Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. (1)
"Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo 34, sulla base di un canone determinato rivalutando, con le variazioni, accertate dell'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.
Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12.
A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma". (1) (4)
"Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale". (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile 1986 n. 108 (in G.U. la s.s. 30/04/1986 n. 17)ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinques dell'art.1.
Il D.L. 30 giugno 1986 n. 309, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986 n. 472 (con l'art. 1-quater) ha disposto che il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Comma 4
Il D.L. 27 giugno 1985 n. 313 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1985 n. 422 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del presente Decreto Legge, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.
A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10. I comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25)).
12.
13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari
14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.
15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.
16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Art. 4-bis
#Comma 1
La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986))
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Art. 5-bis
#Comma 1
In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94))
Comma 2
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quater
#Comma 1
mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457) ))
Comma 2
Art. 5-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 19