Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che " I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 11-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 11-ter
#Comma 1
((
Comma 2
"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione")).
Art. 11-quater
#Comma 1
avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994). ))
((
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
"7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
"Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.".
"2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.
2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.
2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni".
"1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996".
decreto -legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divietiimposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 55, comma 17) che il termine di cui al comma 5-octies, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1998.
Comma 3
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il
4-ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.
4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.".
Art. 13-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
protezione civile
Comma 2
Comma 3
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
comunità montana della Valnerina). ))
((
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 15-quater
#Comma 1
vesuviana e flegrea). ))
((
Comma 2
Art. 15-quinquies
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 15-sexies
#Comma 1
al comune di Pozzuoli).
Comma 2
Art. 15-septies
#Comma 1
((
Comma 2
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio")).
Art. 15-octies
#Comma 1
nel comune di Pollina (Palermo) ). ))
((
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CORONAS, Ministro dell'interno
FANTOZZI, Ministro delle finanze
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: DINI