Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-bis, commi 1 e 2) che possono beneficiare dei contributi previsti dal suddetto articolo tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze .
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
Art. 2
#Comma 1
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
Comma 2
30 giugno 1995, n. 265 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che le provvidenze previste dal suddetto articolo, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui al suddetto articolo, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
Comma 3
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) che i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 2-ter
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del presente decreto-legge.
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l' intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. (7)
Comma 2
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) che i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 3-ter
#Comma 1
Art. 3-quater
#Comma 1
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Art. 3-sexies
#Comma 1
Art. 3-septies
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.
Comma 2
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 2) che ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al suddetto articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 28 agosto 1995, n. 364.
Comma 3
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.
Art. 4-bis
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
e-bis. i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;
c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse))
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondemente ridotto lo stanziamento di competenza.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che l'importo di lire 40 miliardi di cui al presente comma, è aumentato di lire 20 miliardi.
Art. 6
#Comma 1
utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
L. 30 giugno 1995, n. 265 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-ter) che la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal suddetto comma 1 sono aumentate di lire 130 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che la regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui al presente articolo.
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto.
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 12-ter
#Comma 1
"4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a (favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.
4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.
4-quater. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995))
Art. 12-quater
#Comma 1
Art. 12-quinquies
#Comma 1
Art. 12-sexies
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI