Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi di modifica delle disposizioni previstemodificazioni.
1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1,
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
((
1) nel comma 16-quater, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato";
2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
"16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli aventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";
Art. 1-ter
#Comma 1
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";
2) il comma 4-bis è abrogato;
3) al comma 7, le parole: "può essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento è fissata";
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";
b) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le garanzie"; e le parole: "ai commi 6 e 7 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3";
c) all'articolo 3:
1) al comma 7-bis, le parole: "di cui ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";
2) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";
d) all'articolo 3-bis, al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni";
e) dopo l'articolo 3-ter, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-quater. - 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito.
2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.
Art. 3-quinquies. - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3- bis, relativamente ai danni subiti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.
Art. 3-sexies. - 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.
Art. 3-septies. - 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale.
3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4";
f) all'articolo 4:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati";
g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";
h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9".
2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutano in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.))
Art. 1-quater
#Comma 1
dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). ))
((
Comma 2
Art. 1-quinquies
#Comma 1
per il ripristino dei danni alle aziende agricole). ))
((
Comma 2
Art. 1-sexies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 1-septies
#Comma 1
derivanti dal dissesto idrogeologico).
Comma 2
Comma 3
Art. 2
#Comma 1
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 4-quater
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, ha disposto (con l'art. 12, comma 5-quinquies) che il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 del presente articolo, è prorogato al 30 aprile 1996.
Art. 4-quinquies
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 4-sexies
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
per assunzione a termine
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CORONAS, Ministro dell'interno
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANTOZZI, Ministro delle finanze
BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO