Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 2
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995".
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria.
Comma 2
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-quater) che "Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 3
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 1) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995".
Comma 3
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 12, comma 5-octies) che "Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996".
Art. 6
#Comma 1
L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.
16-quater.1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonchè i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995".
Art. 7
#Comma 1
Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi
4.L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.
5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.
6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 2
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995".
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995".
Art. 10
#Comma 1
Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:
degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.
Art. 11
#Comma 1
MODIFICAZIONI, DALLA L. 31 GENNAIO 1996, N. 34))
Art. 12
#Comma 1
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.
Art. 14-bis
#Comma 1
Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
TREMONTI, Ministro delle finanze
GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
RADICE, Ministro dei lavori pubblici
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
COSTA, Ministro della sanità
FISICHELLA, Ministro per i beni culturali e ambientali
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
DINI, Ministro del tesoro
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI