Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
di autotrasporto di cose per conto di terzi
Comma 2
65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta. (5)
Comma 3
Comma 4
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
della partita IVA).
Comma 2
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.".
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
di giurisdizione tributaria
Comma 2
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonchè su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.";
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.
4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.
6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.";
" 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.";
'Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossionè.
'4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossionè))
"196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK