Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
di prodotti assoggettati ad accisa
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-bis
Comma 1
Art. 30
#Comma 1
Art. 31
#Comma 1
Art. 32
#Comma 1
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti inteventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
"41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche))
"24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli".
"127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi))
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
" d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonchè per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 10:
1) il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n. 18) è sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";
3) è aggiunto il numero 27- ter):
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indi- cate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti:
"La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.
17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".
18. All'articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni))
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; (37)
Comma 3
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 4-bis e 5, lettera c) del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
Comma 4
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 5
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Comma 6
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Comma 7
Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Art. 38-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Art. 38-ter
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
Comma 3
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che la locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui al comma 3 del presente articolo, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.
Comma 4
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 4, 8 e 9 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
Comma 5
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 6
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 11-quater, comma 1) che la locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.
Comma 4
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 37, comma 17) che la suddetta modifica si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L.
223/2006.
Comma 5
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che la modifica di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
Comma 6
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 7
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
Comma 8
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Comma 9
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Art. 41-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 41-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
in dipendenza dell'acquisto.
cui si effettuano tali operazioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
stessa legge.
Comma 3
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
----------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
----------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
18. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. (38) (45)
Comma 3
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che la suddetta modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante dalle disposizioni del presente articolo, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
Comma 4
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 5
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Comma 6
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
del predetto decreto.))
Comma 3
1.
dello stesso decreto n. 633 del 1972.))
dell'operazione.))
Comma 4
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 5
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
attestato di versamento. (38)
acquisti registrati nel mese.
dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.
Comma 3
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 4
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
Art. 50
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
Comma 4
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 5
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia da quando sono adottate le disposizioni di attuazione previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del suindicato D.L. 69/2013.
Comma 6
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 4, comma 4, alinea e lettera b)) che a decorrere dal 1° gennaio 2017, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono soppresse.
Comma 7
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 13, comma 4-ter) che "Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 4-quinquies) che "Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018."
Art. 50-bis
#Comma 1
Comma 2
Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
Comma 3
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
Comma 4
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Comma 5
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
Comma 6
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che "La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta."
Comma 7
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
Art. 54
#Comma 1
Comma 2
Art. 55
#Comma 1
Comma 2
Art. 56
#Comma 1
Comma 2
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti del presente decreto:
a) per 'Statò o 'territorio dello Statò si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per 'Comunità' o 'territorio della Comunità' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Bùsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunità economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).
- 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
H) nell'articolo 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.";
L) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".
Art. 58
#Comma 1
Comma 2
Art. 59
#Comma 1
e controlli all'esportazione
Comma 2
----------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Art. 60
#Comma 1
Comma 2
Art. 61
#Comma 1
Comma 2
1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:
Comma 3
Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e
soggetti a tassa delle tasse
in lire
_____________________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all'attuazione del delle imprese relative a registro delle imprese, le
società nazionali e a so- tasse relative alle iscri-
cietà estere aventi la zioni degli atti costitutivi sede legale o l'oggetto di società e alle iscrizio- principale nel territorio ni previste dagli articoli
dello Stato (articoli 2188, del codice civile indicati
2200, 2296, 2315, 2330, nel comma 2 sono dovute per 2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria del decreto-legge 19 dicem- dei tribunali da eseguire
bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per con modificazioni, dalla l'attuazione del codice
legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108). 17, e successive modifica-
zioni):
a) atto costitutivo 500.000 2. Le tasse non sono dovu- b) altri atti sociali sog- te dalle società cooperati- getti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle
codice civile 250.000 società sportive di cui
2. Iscrizioni nel registro all'articolo 10 della legge delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e
società estere con sede dalle società di ogni tipo secondaria nel territorio che non svolgono attività
dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immo- individuali, a consorzi ed bili sono totalmente desti- altri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell
con o senza personalità attività politiche dei par- giuridica diversi dalle titi rappresentati nelle
società (articoli 2188, assemblee nazionali e regio- 2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attività cultu- 2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive
civile) 250.000 ed educative dei circoli
aderenti ad organizzazioni
nazionali legalmente ricono- sciute, delle attività
sindacali dei sindacati
rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro. Il deposito di
atti non si considera sog-
getto alla tassa quando è
effettuato per finalità
diverse dalla iscrizione.
Tra gli atti sociali
soggetti a tassa non si
intendono compresi i
trasferimenti delle quote
sociali di cui agli articoli
2479 e 2479-bis del codice
civile nè gli elenchi dei
soci depositati a norma degli
articoli 2435, ultimo
comma, e 2493 del codice
civile.
75 1. Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla dei concessionari del popolazione di ogni ambito
servizio di riscossione dei territoriale è dovuta in
tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa.
decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43; articolo 4 del
decreto del Ministro delle
finanze 5 dicembre 1989)
nonchè negli albi nazionali
per la gestione dei servizi
di riscossione dei tributi
regionali, provinciali e
comunali:
a) per l'iscrizione:
1) quota fissa 120.000
2) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 50.000 e
100.000 abitanti 500.000
3) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 100.001 e
500.000 abitanti 1.000.000
4) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
compresa tra 500.001 e
1.000.000 di abitanti 2.000.000
5) per ogni ambito ter-
ritoriale avente una
popolazione residente
con oltre 1.000.000 di
abitanti 4.000.000
b) annuale la stessa
di cui alla
lettera
a)
2. Iscrizione nell'albo
nazionale dei collettori
(articolo 91 del citato
decreto del Presidente
della Repubblica n. 43
del 1988; decreto del
Ministro delle finanze
5 dicembre 1989):
a) per l'iscrizione 120.000
b) annuale 120.000
80 1. Licenza o documento 1. La tassa è dovuta, con sostitutivo per l'impiego riferimento al numero di
di apparecchiature termi- mesi di utenza considerati
nali per il servizio radio- in ciascuna bolletta,
mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di di comunicazione (art. 318 abbonamento.
del decreto del Presidente 2. Le modalità e i termi- della Repubblica 29 marzo ni di versamento all'erario 1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal
decreto-legge 13 maggio concessionario del servizio 1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto
con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze, legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro 202; decreto del Ministro delle poste e delle teleco- delle poste e delle teleco- municazioni.
municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non è dovuta
per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti a) utenze residenziali 10.000 sostitutivi intestati ad
b) utenze affari 25.000 invalidi a seguito di perdi- ta anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti.
L'invalidità deve essere
attestata dalla competente
unità sanitaria locale e la relativa certificazione pro- dotta al concessionario del servizio all'atto della sti- pulazione dell'abbonamento. 88 1. Attribuzione del numero 1. La tassa non è dovuta, di partita IVA (art. 35 del per l'attribuzione del nume- decreto del Presidente ro di partita IVA ai sogget- della Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza
1972, n. 633): stabile organizzazione nel
a) alle società di ogni territorio dello Stato e
tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed
e privati con o senza altre organizzazioni di cui personalità giuridica, all'articolo 4, quarto com- diversi dalle società, ma, del decreto del Presi-
aventi per oggetto esclusi- dente della Repubblica 26
vo o principale attività ottobre 1972, n. 633, non
commerciali o agricole soggetti passivi agli effet- nonchè alle associazioni ti dell'imposta sul valore
costituite da persone aggiunto, in relazione agli fisiche per l'esercizio acquisti intracomunitari
in forma associata di arti effettuati.
e professioni; 2. La tassa per l'attribu- - tassa per l'attribuzione zione deve essere pagata
e annuale 250.000 prima della presentazione
b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di ini- quelli indicati alla zio dell'attività; quella
lettera a): annuale nel termine stabili- - tassa per l'attribuzione to per la presentazione del- e annuale 100.000 la dichiarazione IVA relati- va all'anno solare preceden- te. Gli estremi dell'atte-
stazione di versamento della tassa per l'attribuzione e
di quella annuale devono es- sere indicati nelle rispet- tive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichia- razione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA
competente anche mediante
raccomandata nel termine
stabilito per la presenta-
zione della dichiarazione
stessa. Per la mancata indi- cazione degli estremi del-
l'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva
produzione della stessa si
applica la soprattassa in
misura pari a quella della
tassa.
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dal-
l'anno solare successivo a
quello in cui è cessata
l'attività a condizione che la relativa dichiarazione
sia stata presentata entro
il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in
tale mese, entro il 31 gen- naio successivo.
4. Gli imprenditori, le
società e gli enti sono
esonerati dall'obbligo di
pagamento della tassa an-
nuale, a partire dall'anno
solare successivo a quello
in cui è stato adottato il relativo provvedimento giu- risdizionale o amministrati- vo, durante la procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di
amministrazione straordina- ria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95; per le società e
gli enti l'esonero compete
anche durante la liquidazio- ne ordinaria, a partire dal- l'anno solare successivo a
quello di nomina dei liqui- datori.
Comma 4
stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle
concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.
Comma 5
Comma 6
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila".
Art. 62
#Comma 1
Comma 2
Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".
"13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";
" 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";
"2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.".
"3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il termine previsto dal comma 17 del presente articolo in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 62-bis
#Comma 1
(Studi di settore).
Comma 2
Comma 3
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 180) che il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dal presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996.
Comma 4
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 124) che il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dal presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.
Comma 5
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".
Comma 6
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 62-ter
#Comma 1
(( (Accertamento induttivo sulla base del contributo
diretto lavorativo).
Comma 2
Art. 62-quater
#Comma 1
(( (Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi).
Comma 2
"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".
"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n, 154, e successive modificazioni tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".
Art. 62-quinquies
#Comma 1
(( (Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni).
Comma 2
Art. 62-sexies
#Comma 1
(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 63
#Comma 1
Comma 2
Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
Art. 64
#Comma 1
e per i controlli e i riscontri
Comma 2
"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".
Art. 65
#Comma 1
Comma 2
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina. (8) (9)
"2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.".
"La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto (con l'art. 1, comma 20) che "L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonchè con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno".
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 151) che per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 del presente articolo.
Art. 66
#Comma 1
Comma 2
"Art. 9. - 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonchè quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".
"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.".
Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.
"Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili di- verse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse";
2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";
3) il sesto comma è soppresso;
4) il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.";
5) l'ottavo comma è soppresso;
6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonchè le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
Comma 3
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 70) che le disposizioni di cui al comma 14 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
Art. 67
#Comma 1
Comma 2
"c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
" 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.".
"Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi".
Art. 68
#Comma 1
29 ottobre 1991, n. 358
Comma 2
1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di serivizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";
3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";
1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";
2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";
1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con quella di "direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale centrale e compartimentale";
1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";
2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".
Art. 69
#Comma 1
Comma 2
"
"Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). - 1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.";
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti
L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.".
2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
3) il comma 5 è abrogato;
1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.";
Art. 70
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO