((1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni))
I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'.(4)
Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.
L'apposita dichiarazione, il cui modello e' approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 .
La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili ne' altra documentazione. Tale documentazione dovra' essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.
I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalita' ed il codice fiscale del contribuente.(7)
La dichiarazione di cui al comma 2 puo' comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' di cui all'art. 12 dello stesso decreto.
I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (con l'art. 5, comma 2) ha disposto che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".