Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/9/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento".
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1994 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1994, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 [. . . ], nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito".
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
"Art. 31. - (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività.
Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale più elevata.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74- ter del presente decreto.
6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8- bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio ))
b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: "quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".
Art. 6
#Comma 1
"7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi,
Art. 7
#Comma 1
"1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.";
"3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.";
"5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.";
"6. Il redditto imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire";
Art. 8
#Comma 1
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività, 50 per cento ))
2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.
Art. 9
#Comma 1
impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
dichiarazione, le
modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori"))
Art. 10
#Comma 1
Art. 10-bis
#Comma 1
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui
redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile";
"3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione".
Art. 10-ter
#Comma 1
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati".
Art. 10-quater
#Comma 1
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati
alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative" ))
Art. 10-quinquies
#Comma 1
"Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente
decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso" ))
Art. 11
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 179) che gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 12
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che le disposizioni dell'articolo 7, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 62-quater, comma 4) che le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 179) che gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 13
#Comma 1
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da
Le esistenze iniziali di magazzino al 1 gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.
la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'articolo 17, al primo periodo, dopo le parole: "corrispettivi di operazioni imponibili determinati", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11".
Art. 18
#Comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni
commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 ))
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il
sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione dalla situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
sostituito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.
violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta
dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto
capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
Art. 22
#Comma 1
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta".
"Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.".
con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.".
"Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.".
Art. 23
#Comma 1
"4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.".
"II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa".
Art. 24
#Comma 1
"L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";
"L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione";
"In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.".
Art. 25
#Comma 1
"Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22".
Art. 26
#Comma 1
"; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;".
I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";
"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.";
"5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8- bis dell'articolo 67, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma".
"3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta.
Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone.". (4)
"1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3.".
"5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8- bis dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".
"8-bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.";
Comma 2
Il D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni indicate nell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989".
Comma 3
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
Art. 30
#Comma 1
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.".
29 settembre 1973, n. 600, le parole da: "possono limitarsi"
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".
Art. 31
#Comma 1
"domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";
"Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti
"Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative
Art. 32
#Comma 1
Art. 33
#Comma 1
Art. 34
#Comma 1
"i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";
"c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo dei complessivo beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;".
"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";
"35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".
Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.
Art. 34-bis
#Comma 1
Art. 35
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1- ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilitico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.
Art. 35-bis
#Comma 1
"8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relativi cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".
Art. 36
#Comma 1
Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.
"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo.".
Art. 37
#Comma 1
Art. 38
#Comma 1
Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990".
Art. 38-bis
#Comma 1
Art. 39
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI