Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non condiderati nel bilancio di previsione per il 1989, resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, e' destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.
La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 10 per cento. ((1))
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1 comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' e' integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.750 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dal comma 2 del presente articolo e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.
Comma 2
CAPO II - DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
Art. 3
#Comma 1
Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.828.7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quarter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1982, n. 51.
L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzi del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.
Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardidi cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
Comma 2
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4
#Comma 1
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degliartigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attivita' commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente perlire 1.51 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95 miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire 1.993 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.403 miliardi.
Comma 2
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 5
#Comma 1
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI