Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
2.
3.
4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio";
5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
"Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonchè le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".
5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".
5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici".
5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".
5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti))
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
"6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa"))
Art. 1-ter
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".
Art. 3
#Comma 1
"La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.
La licenza è rilasciata,
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda,
sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
Art. 4
#Comma 1
"Art. 41. (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonchè da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonchè con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinchè l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni.
Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
Art. 5
#Comma 1
"Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, è necessario che:
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
b) il complesso veicolare sia inservibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
g) le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
i) siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonchè le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale".
"Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, è punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121.
Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.
Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione,
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
. .))
Comma 2
Il D.M. 16 maggio 1987, n.225 (con l'art. 1) ha disposto che il marchio particolare previsto dal presente articolo, che le officine e i montatori autorizzati al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE devono apporre sui prescritti sigilli, ha forma circolare e le caratteristiche normalizzate identificate nell'allegato del decreto stesso.
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
"Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della, circolazione stradale ai sensi del primo comma e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.
Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinchè non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.
Art. 13
#Comma 1
"Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:
"Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Qualora siano accertate tre violazioni nel corso di un quinquennio, il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.
Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i documenti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 17-bis
#Comma 1
Art. 17-ter
#Comma 1
Art. 17-quater
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici SIGNORILE, Ministro dei trasporti
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Atti di Governo registro n. 63, foglio n. 17