Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonchè alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonchè degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonchè delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".
Art. 6-bis
#Comma 1
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purchè composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"))
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
(9)
Comma 3
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità."
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.";
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"))
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3.
4.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";
c) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonchè, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,";
b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonchè la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2, le parole da: "è rilasciata" a: "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente "regionale";
È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.";
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.".
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 10/4/2013, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012".
Comma 4
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonchè delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.";
1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,";
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.";
"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti,
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 31-bis
#Comma 1
Comma 2
Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese;
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonchè delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"))
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
Art. 47-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 47-ter
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 47-quater
#Comma 1
Comma 2
"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".
Art. 47-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonchè termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 47-sexies
#Comma 1
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"))
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: "durata" e la parola: "quadriennale" è inserita la seguente: "massima";
2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi collegiali" e: "delle università" sono inserite le seguenti: "e quelli monocratici elettivi";
1) al comma 4 le parole: ", nonchè compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";
3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e dopo la parola: "università" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purchè" sono soppresse;
1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca";
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purchè nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.";
3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni";
1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "
2) il terzo periodo è soppresso;
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicità dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni nè contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230";
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" è inserita la seguente: "7,".
Art. 50
#Comma 1
Comma 2
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 199) che l'abrogazione del presente articolo decorre dal dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Art. 54
#Comma 1
Comma 2
"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonchè sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.".
Art. 55
#Comma 1
Comma 2
Art. 56
#Comma 1
Comma 2
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".
Comma 4
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 553) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 57-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali). - 1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonchè a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute»."
Comma 4
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".
Art. 58
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.".
Art. 59
#Comma 1
Comma 2
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.";
Art. 60
#Comma 1
Comma 2
Art. 61
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 20/3/2013, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012".
Art. 62
#Comma 1
Comma 2
Art. 62-bis
#Comma 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))
Art. 63
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino