DECRETO LEGISLATIVO

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.

Numero 297 Anno 1999 GU 27.08.1999 Codice 099G0374

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attivita'.


Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 2

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Comma 1

Soggetti ammissibili

Comma 2

I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.


I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.


E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.


Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.


Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.


La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.


Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.


Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 3

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Comma 1

Attivita' finanziabili

Comma 2

Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 4

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Comma 1

Strumenti

Comma 2

I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), anche con riferimento agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in conformita' ad apposite modifiche e integrazioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonche' nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 5

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Comma 1

Fondo agevolazioni per la ricerca

Comma 2

Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata".


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 6

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Comma 1

Modalita' di attuazione

Comma 2

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.


Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'.


Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facolta' di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonche' con gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).


Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.


Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 7

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Comma 1

Servizi e consulenza

Comma 2

Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, puo' avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di monitoraggio, di banche, societa' finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per la valutazione degli aspetti tecnicoscientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per le attivita' di' valutazione di cui all'articolo 8.


Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2 previo parere, sulla validita' tecnicoscientifica, sulle ricadute economicofinanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato.
Il comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalita' di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.


I componenti il comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalita' di funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all'attivita' relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.


Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.


La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.


Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.


Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.


Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.


Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.


Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 8

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Comma 1

Monitoraggio e valutazione

Comma 2

Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attivita' di cui al presente titolo.
Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualita' della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonche' di ricaduta economicofinanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attivita' di valutazione.


Il MURST nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunita' europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 9

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonche' le societa' di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le societa' di capitali e il cui oggetto sociale puo' ricomprendere anche attivita' produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST.


Restano valide fino alla scadenza , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1.


Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".


Art. 10

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Comma 1

Norme di coordinamento con le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Comma 2

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato.


Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalita' di funzionamento del medesimo, nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, commma 1. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".