Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
" 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare:
a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, e superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."
Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonchè di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
" 3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
3.
4.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che " Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonchè di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
" 2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
" 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.
Comma 3
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che "L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995."
Comma 4
Il Decreto 21 dicembre 1996 (in G.U. 30/12/1996, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è integrato di n. 1887 unità prepensionabili derivanti dal residuo della riserva di cui all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, citato nelle premesse, e dalla elevazione di 1600 unità di cui all'art. 9-novies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, secondo la tabella allegata che, vistata, costituisce parte integrante del presente decreto".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
[...]
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 Cconvertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 9-octies, comma 4) che "I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52. comma 72) che "L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001."
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FIORI, Ministro dei trasporti
e della navigazione
PODESTÀ, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI