Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti dalle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè pervenute agli uffici del lavoro.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. (4)
((5))
4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 13) che il presente articolo, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 13) che il presente articolo, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".
Art. 2
#Comma 1
1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonchè dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. (4)
((5))
2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono consider- ate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che " I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità".
Art. 3
#Comma 1
1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.
2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.
3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità, e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.
L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1993, n. 293 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 3 del presente articolo, sono soppresse le parole: ", e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2".
L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1993, n. 293 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 3 del presente articolo, sono soppresse le parole: ", e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2".
Art. 4
#Comma 1
1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.
3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107))
Art. 6
#Comma 1
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO