((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Testo vigente
Preambolo
CAPO I
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
CAPO II - Organizzazione del dipartimento
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Comma 2
CAPO III - Organi collegiali
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Comma 2
CAPO IV - Disposizioni in materia di personale
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43))
Comma 2
CAPO V - Norme finali e transitorie
Articolo 19
#Comma 1
Disposizioni transitorie relative al personale
Comma 2
Entro il primo trimestre del 2001, per necessita' di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, e' fatta salva la facolta' di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unita' di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.
Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di' trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034.
Nulla e' innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.
Articolo 20
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43)).
Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 21
#Comma 1
Disposizioni sull'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114)).
Art. 22
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))