E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.
L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.
Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attivita' e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attivita' esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.