Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
"b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;".
"2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13.
Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.".
Comma 3
Art. 5
#Comma 1
a favore dei profughi giuliano-dalmati
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
e degli sfollati della ex Jugoslavia
Comma 2
"Art. 4 (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 7
#Comma 1
e di trattamento di integrazione salariale
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
e pari opportunità tra uomo e donna
Comma 2
" 1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunità:";
" c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonchè gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.".
"Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.".
Art. 11
#Comma 1
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119 ))
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
venatoria).))
Comma 2
Art. 11-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
RONCHI, Ministro dell'ambiente
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BINDI, Ministro della sanità
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FINOCCHIARO, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli: FLICK