DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

Numero 375 Anno 1993 GU 23.09.1993 Codice 093G0437

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro

Comma 2

(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.


E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.


In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


Art. 2

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Comma 1

Registro d'impresa

Comma 2

(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


Art. 3

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Comma 1

Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo

Comma 2

Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.


Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali.


L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e' aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.


Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalita' di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati.


Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.


Art. 4

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Comma 1

Prospetto di paga

Comma 2

L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".


Art. 5

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Comma 1

Denuncia aziendale

Comma 2

La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.


Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denuncie di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.


Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.


Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.


Art. 6

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Comma 1

Dichiarazione della manodopera occupata

Comma 2

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati.


Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalita', il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalita', la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresi' contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire.


I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati.


La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione e' altresi' presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perche' possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa puo' essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonche' alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.


Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.


Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608))


Art. 8

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Comma 1

C o n t r o l l i

Comma 2

((


Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.


))


(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).


Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 e' notificato al datore di lavoro interessato, nonche' al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.


Art. 9

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Comma 1

Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimita'

Comma 2

Tra i motivi di manifesta illegittimita' di cui al terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8, ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione.


Art. 10

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Comma 1

Ricorsi in materia di accertamento contributivo

Comma 2

Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e' data facolta' ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica.


La decisione della commissione e' pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.


I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.


Art. 11

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Comma 1

Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli

Comma 2

Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.


Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.


I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola.


Art. 12

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Comma 1

Categorie di lavoratori agricoli subordinati

Comma 2

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.


Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.


Art. 13

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Comma 1

Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.


Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 19) che "A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375."


Art. 14

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Comma 1

Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni

Comma 2

Il comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e' sostituito dal seguente:
" 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.".


Art. 15

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Comma 1

Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale

Comma 2

Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonche' contro la non iscrizione, e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.


La decisione e' pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.


I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.


Art. 16

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Comma 1

Organi di amministrazione e controllo dello SCAU

Comma 2

La commissione e' costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e' assistita da un funzionario del Servizio, in qualita' di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.


Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537 ))


Art. 19

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Comma 1

Attivita' di vigilanza

Comma 2

Presso ciascun ufficio dello SCAU e' istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unita', in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.


Art. 20

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

((


Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposiziooni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.


2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. ))