DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Numero 266 Anno 1993 GU 03.08.1993 Codice 093G0338

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Funzioni del Ministero della sanita'

Comma 2

Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ((ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge)).


Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.


Art. 2

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2000, N. 435 ))


Art. 3

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Comma 1

Consiglio sanitario nazionale

Comma 2

Il Consiglio sanitario nazionale e' soppresso.


I compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.


Art. 4

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Comma 1

Consiglio superiore di sanita'

Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute). ))

((


I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.


A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.


Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.


All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).


Art. 5

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Comma 1

Agenzia per i servizi sanitari regionali

Comma 2

E' istituita una agenzia dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2001, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 MARZO 2001, N. 129.


Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'ammistrazione. Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.


Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'.


Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).


Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ((7))

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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 357) che "La gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".


Art. 6

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Comma 1

Organi periferici

Comma 2

Sono organi periferici del Ministero della sanita' gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti CEE.


Art. 7

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Comma 1

Commissione unica del farmaco

Comma 2

La commissione unica del farmaco e' nominata con decreto del Ministro della sanita' e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e' composta da dodici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanita'. ((La commissione dura in carica due anni ed i componenti)) possono essere confermati una sola volta.


Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per materia ed il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato.


La commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.


Art. 8

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Il Ministro della sanita', nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1› febbraio 1989, n. 37.


Il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria.


Art. 9

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero della sanita', i fondi da trasferire, alle regioni e province autonome destinati a finalita' che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della sanita'.


Art. 10

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Comma 1

Abrogazione

Comma 2

Sono abrogate le seguenti norme: l'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296; il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257; l'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; la legge 20 giugno 1967, n. 487; l'art. 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383; l'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; l'art. 1, comma quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767;
l'art. 1, comma primo
, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791; l'art. 1, comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627; l'art. 6, comma 8, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7 agosto 1986, n. 462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.


L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, (( . . . )).