Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981.
Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.
Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1 gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonchè ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.
Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.
Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.
Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.
Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1 gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonchè ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.
Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.
Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 7 novembre 1981, n. 632 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, ha disposto (con l'art. 1) che "i termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime".
Art. 2
#Comma 1
I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dallo art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppresse, nonchè di personale dell'INAIL. (3)
Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione, con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa.
Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 LUGLIO 1981, N. 344.
Il Ministero della sanità, a decorrere dal 10 gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nello anno 1980.
Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti, relativi all'anno 1980 e precedenti, il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme non impegnate nell'esercizio 1981 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1982.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonchè ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione. (4)
((5))
Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.
Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 luglio 1982, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 settembre 1982, n. 627, ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che è abrogato l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del comma 9 del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-quinquies inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del predetto art. 24-quinquies, spettanti al medesimo personale, si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.
La deroga prevista dal comma precedente si applica per la attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
La deroga prevista dal comma precedente si applica per la attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 8 maggio 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - ANIASI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 32
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 32