Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, con le seguenti modificazioni:
il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante";
il sesto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:
"Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea.
Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato".
il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante";
il sesto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:
"Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea.
Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 22 dicembre 1981
Comma 5
PERTINI
Comma 6
SPADOLINI - ALTISSIMO - COLOMBO - ANDREATTA - BALZAMO - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA