DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

Numero 620 Anno 1980 GU 07.10.1980 Codice 080U0620

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Principi

Comma 2

L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile e' erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attivita' svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purche' non in contrasto con il presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 2

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Comma 1

Beneficiari dell'assistenza

Comma 2

L'assistenza di cui all'art. 1 e' erogata:
a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purche' risultino per contratto a disposizione dell'armatore;
c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;
e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.


Art. 3

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Comma 1

Competenze

Comma 2

L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto e' assicurata in Italia dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purche' per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, e' assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanita', per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 4

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Comma 1

Iscrizione degli interessati presso gli uffici

Comma 2

I soggetti di cui all'art. 2, che alla data del 1 gennaio 1981 risultino assistiti a cura delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse marittime, sono iscritti presso l'ufficio di porto o aeroporto nella cui circoscrizione e' ubicata la sede periferica della cassa presso la quale essi erano abitualmente assistiti.
Effettuata l'iscrizione, l'ufficio trasmette agli interessati la relativa attestazione direttamente o tramite l'impresa da cui dipendono ovvero tramite il sindaco del comune di residenza anagrafica.
I soggetti che non abbiano mai usufruito delle prestazioni delle casse marittime devono inoltrare domanda di iscrizione all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio dell'attivita' ovvero all'ufficio principale della regione di residenza del richiedente.
Per ottenere l'iscrizione ed il rilascio della relativa attestazione gli interessati devono produrre il libretto di navigazione o altro documento idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2. Il cambiamento di luogo di residenza o di attivita' successivo all'iscrizione non comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa.
Le iscrizioni sono soggette a revisione biennale da parte di ciascun ufficio che, in caso di cessazione del diritto provvede alla cancellazione e all'annullamento della speciale appendice al libretto di cui all'art. 5.
Il possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme per la formazione, tenuta ed aggiornamento a livello centrale dell'elenco generale degli iscritti e per la rilevazione meccanografica a livello centrale e periferico dei dati concernenti le iscrizioni, le relative cancellazioni e le prestazioni effettuate, nonche' le modalita' di acquisizione dei dati esistenti presso gli archivi delle sedi centrali delle casse marittime.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 5

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Comma 1

Libretto sanitario per il personale navigante

Comma 2

Agli aventi diritto all'assistenza e' rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario, redatta, nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con il Ministero degli affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresi' contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attivita'.
All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di base e dei successivi dati e' a carico del datore di lavoro o dell'interessato, se trattasi di lavoratore autonomo.
In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma precedente.
Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata l'assistenza radio-medica, sara' cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati essenziali con l'annotazione "assistenza radio-medica" e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 6

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Comma 1

Assistenza nel territorio italiano

Comma 2

Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico - legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 7

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Comma 1

Assistenza al personale in navigazione

Comma 2

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalita' e programmi stabiliti dal Ministero della sanita' d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonche' una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanita'. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spesa dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.
Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalita' di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonche' i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.
I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, puo' essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.
Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto e' costituito di intesa con le autorita' portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 8

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Comma 1

Assistenza in territorio estero

Comma 2

Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilita' di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, e' assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalita' stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Le autorita' consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanita' dal 1 gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.
L'assistenza in forma indiretta e' ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessita' e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.
Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una localita' estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanita'.
Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanita' ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorita' consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanita' sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.
Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Il Ministero della sanita' puo' stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra localita' del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.
Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorita' consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde dall'autorizzazione nei casi di eccezionale gravita' e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanita'.
Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanita' entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruita' espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorita' consolare italiana o, in mancanza, dalla competente autorita', dello Stato in cui e' erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura piu' ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o per altro motivo.
Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanita', che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.
Vanno fatte, altresi', salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocita' fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.
I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanita' e all'ufficio presso cui l'interessato e' iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorita' consolare.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 9

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Comma 1

Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti

Comma 2

Ai familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco, nonche' ai familiari dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale, compete esclusivamente l'assistenza di cui agli articoli 7 e 8. Limitatamente a tale effetto, ad essi si applicano le norme sull'iscrizione e sul rilascio dell'appendice al libretto sanitario, di cui al precedente art. 5.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 10

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Comma 1

Contributo per l'assistenza

Comma 2

I contributi assicurativi da porre a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima nonche' di pesca, anche straniere, sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del presente decreto, sulla base dei criteri fissati nel piano sanitario nazionale e tenendo presente la particolare onerosita' del servizio.
Con la stessa procedura possono essere previste forme di compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse dovuti.
L'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi assicurativi a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima, nonche' di pesca, anche straniere, sono disciplinati dall'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 11

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Comma 1

Comitato di rappresentanza degli assistiti

Comma 2

Presso il Ministero della sanita' e' costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanita', che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Il comitato elegge tra i suoi componenti due vice-presidenti.
Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.
Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresi' ogni qualvolta il Ministro della sanita' lo ritenga opportuno.
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 12

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Comma 1

Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime

Comma 2

I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1 gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita' sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.
(1) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1981, n. 344 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "i termini previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 13

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Comma 1

Regime transitorio dell'assistenza

Comma 2

Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza e' assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime anche per quanto attiene all'assistenza in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalita' previsti dai vigenti regolamenti delle casse stesse.
(1) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1981, n. 344 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "i termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".


Art. 14

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Comma 1

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Comma 2

((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".