Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilita' di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, e' assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalita' stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Le autorita' consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanita' dal 1 gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.
L'assistenza in forma indiretta e' ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessita' e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.
Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una localita' estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanita'.
Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanita' ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorita' consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanita' sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.
Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Il Ministero della sanita' puo' stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra localita' del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.
Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorita' consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde dall'autorizzazione nei casi di eccezionale gravita' e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanita'.
Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanita' entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della sanita' dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruita' espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorita' consolare italiana o, in mancanza, dalla competente autorita', dello Stato in cui e' erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura piu' ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardivita' o per altro motivo.
Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanita', che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.
Vanno fatte, altresi', salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocita' fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.
I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanita' e all'ufficio presso cui l'interessato e' iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorita' consolare.
((3))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".