Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità"; e la parola: "preferibilmente" è soppressa;
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3"; conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma è soppresso;
il quarto comma è soppresso;
dopo il nono comma è inserito il seguente:
"Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923.
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".
All'articolo 2:
al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità"; e la parola: "preferibilmente" è soppressa;
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3"; conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma è soppresso;
il quarto comma è soppresso;
dopo il nono comma è inserito il seguente:
"Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923.
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 1 luglio 1981
Comma 5
PERTINI
Comma 6
SPADOLINI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA