Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e di procedere gradualmente all'assunzione da parte del Ministero della sanità delle relative funzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
I termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.
A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
Il personale assegnato al Ministero della sanità è inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, con decorrenza 1 novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.
Il Ministro della sanità provvede, nei limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanità marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante. (2)
((3))
Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea. (2)
((3))
Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato. (2)
((3))
Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che è abrogato l'art. 1, comma quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Art. 2
#Comma 1
Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, i livelli delle prestazioni sanitarie garantite al personale navigante.
Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalità vigenti.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 7 novembre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ALTISSIMO -
COLOMBO - ANDREATTA -
BALZAMO - MANNINO
COLOMBO - ANDREATTA -
BALZAMO - MANNINO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 1
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 1