DECRETO LEGISLATIVO

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

Numero 70 Anno 2017 GU 29.05.2017 Codice 17G00083

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - FINALITA' E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Art. 1

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Comma 1

Finalita'


In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il presente decreto legislativo ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche' sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione.


I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a cio' destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.


In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.


Art. 2

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Comma 1

Beneficiari dei contributi all'editoria

Comma 2

Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 810, lettere b) e c)) che "Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: [...]
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (10)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 394 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel modificare l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".


Art. 3

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Comma 1

Soggetti non ammessi ai contributi

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quinquiesdecies) che "Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati".


Comma 3

Capo II - REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art. 4

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Comma 1

Cooperative giornalistiche

Comma 2

Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.


Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.


Nel caso sia verificato, in capo a taluno dei soci di una cooperativa giornalistica, il possesso di partecipazioni in altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilita' di accedere al contributo.


Ove la cooperativa giornalistica si sia avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile, la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto.


Art. 5

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Comma 1

Requisiti di accesso

Comma 2

Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento. ((I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.))


Art. 6

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Comma 1

Distribuzione e vendita delle copie su carta

Comma 2

Ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera e), per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegate, quelle poste in vendita mediante abbonamento a titolo oneroso nonche' mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto, non controllato dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegato, per una pluralita' di copie qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.
Sono, altresi', considerate copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.


Non si considerano copie distribuite quelle diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non e' individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco e' da intendersi la vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto.


Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati al comma 1.


Nel caso di testate vendute in abbinamento ad altre, per le quali non e' individuabile il distinto prezzo di vendita, l'individuazione del prezzo e' effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in possesso dell'impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata.


Art. 7

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Comma 1

Edizione in formato digitale della testata

Comma 2

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalita' tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu' editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonche' di funzionalita' per l'accessibilita' alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita'.


Per materiale informativo originale di cui al comma 2, si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.


In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilita' puo' essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.


L'edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento, di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitale nonche' di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.


Art. 8

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Comma 1

Criteri di calcolo del contributo

Comma 2

Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.


Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento del contributo.


I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche' idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente comma.


I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).


I costi dell'edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro.


Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro.


La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione piu' utenze individuali.


La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro.


Il contributo complessivamente erogabile non puo' comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa.


Se l'applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.


Art. 9

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Comma 1

Criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale

Comma 2

Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) il contributo per l'edizione in formato esclusivamente digitale comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.


Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi per la produzione della testata di cui all'articolo 8, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, purche' l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 40.000; il rimborso non puo' superare il limite complessivo di 1.000.000 di euro. Si applica il limite di cui all'articolo 8, comma 7.


La quota di contributo per le copie vendute e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie vendute si intendono quelle indicate all'articolo 8, comma 12. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro.


All'edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.


Comma 3

Capo III - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art. 10

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Comma 1

Domande e documentazione

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.


Art. 11

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Comma 1

Erogazione del contributo

Comma 2

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.


Il contributo all'editoria e' erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.


La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento della rata e' subordinato alla verifica della regolarita' contributiva previdenziale nonche' a quella di non inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.


Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.


Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.


La rata a saldo e' versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.


Art. 12

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Comma 1

Termine di conclusione del procedimento

Comma 2

Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.


Art. 13

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Comma 1

Verifiche a campione

Comma 3

Capo IV - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE

Art. 14

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Comma 1

Beneficiari del contributo

Comma 2

Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione presso le comunita' presenti sul territorio italiano espressione delle minoranze linguistiche riconosciute.


Alle imprese editrici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria. Alle stesse imprese non si applica il limite al contributo complessivamente erogabile previsto dall'articolo 8, comma 15.


Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui al presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.


Comma 3

Capo V - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO Sezione I Disposizioni generali

Art. 15

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Comma 1

Beneficiari del contributo

Comma 2

Alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione italiana all'estero.


Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero totale di utenti unici mensili.


Art. 16

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Comma 1

Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera

Comma 2

Ai fini dell'applicazione del presente capo e salvo diversa previsione, gli importi monetari sono convertiti in euro secondo il tasso di cambio medio rilevato dalla Banca d'Italia per l'anno cui il contributo si riferisce.


Le soglie minime e massime dei contributi non sono soggette a conversione in valuta straniera.


La documentazione in lingua straniera e' accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale.


Comma 3

Sezione II - Quotidiani diffusi all'estero

Art. 17

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Comma 1

Requisiti di accesso

Comma 2

Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettere a) e b). La trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.


Alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5.


Ai fini del requisito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali.


Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7.


Art. 18

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Comma 1

Criteri di calcolo del contributo

Comma 2

Il contributo a favore delle imprese editrici di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.


Il contributo e' calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 per i quotidiani. Per personale dipendente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa.


Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 5.


Art. 19

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Comma 1

Procedimento per la concessione del contributo

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.


Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il quotidiano e' diffuso presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.


Il procedimento per la concessione del contributo si conclude nel termine previsto dall'articolo 12. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.


Art. 20

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Comma 1

Erogazione del contributo

Comma 2

Le imprese editrici di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, concorrono al riparto proporzionale con le imprese editrici nazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.


Il contributo e' erogato con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 11. La rata di anticipo e' liquidata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 1, e delle altre verifiche previste per legge.


Il contributo e' pagato in euro ovvero, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.


Comma 3

Sezione III - Periodici diffusi all'estero

Art. 21

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Comma 1

Requisiti di accesso

Comma 2

Alle imprese editrici di periodici italiani editi e diffusi all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere c), e), f) e g).


Alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, commi 1, lettere a) e b) e 2.


Art. 22

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Comma 1

Criteri di calcolo del contributo

Comma 2

Le risorse assegnate al sostegno delle imprese editrici di periodici di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono suddivise, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, in due stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e a quelli editi all'estero.


Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti di cui al comma 1, una quota, pari al 10 per cento, e' attribuita in parti uguali agli aventi titolo; la restante quota e' destinata al rimborso dei costi di produzione della testata ed alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.


I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono rimborsati nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento.


La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, e' calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna copia.
Se il prezzo effettivo di vendita, convertito in euro ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e' inferiore all'importo indicato nel presente comma, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e vendute si intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12.


Il contributo non puo' superare il limite massimo del 5 per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.


Art. 23

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Comma 1

Procedimento per la concessione del contributo

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.


Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'acquisizione della dichiarazione da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria attestante che il periodico e' diffuso presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa.


Il procedimento per la concessione dei contributi e' concluso entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.


Art. 24

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Comma 1

Erogazione del contributo

Comma 2

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero e editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento e' assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero, il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia.


Il contributo e' pagato in euro o, su domanda del beneficiario, nel corrispondente importo nella valuta del Paese di appartenenza, determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento.


Per le imprese editrici di periodici editi in Italia, il pagamento del contributo e' altresi' subordinato all'accertamento della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e negli adempimenti a seguito della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Comma 3

Capo VI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI Sezione I Disposizioni generali

Art. 25

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Comma 1

Beneficiari del contributo

Comma 2

Alle imprese editrici, agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi contributi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalita' a sostegno del settore.


Alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono concessi contributi per i periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.


Comma 3

Sezione II - Periodici per non vedenti e ipovedenti

Art. 26

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Comma 1

Requisiti di accesso

Comma 2

Agli enti e alle associazioni che editano i prodotti editoriali di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e f). Alle imprese che editano i medesimi prodotti editoriali si applicano, oltre ai requisiti di cui al primo periodo, quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b).


Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.


Art. 27

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Comma 1

Erogazione del contributo e criteri di calcolo

Comma 2

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.


Per copie distribuite si intendono quelle fatte pervenire su richiesta degli utenti, anche in connessione con il versamento di quote associative mediante espressa doppia opzione ovvero su richiesta di enti, istituzioni o associazioni per finalita' a sostegno del settore. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2, lettera c), i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento dei numeri della rivista principale.


Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, ente o associazione non puo' comunque essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.


Art. 28

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Comma 1

Procedimento per la concessione del contributo

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.


L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 13.


Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.


Comma 3

Sezione III - Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti

Art. 29

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Comma 1

Requisiti di accesso

Comma 2

Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e degli utenti che, nell'anno di riferimento del contributo, risultano regolarmente iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.


Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere d) e f).


Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.


Art. 30

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Comma 1

Erogazione del contributo e criteri di calcolo

Comma 2

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione.


Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non puo' essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato.
Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.


Art. 31

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Comma 1

Procedimento per la concessione del contributo

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.


L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 13.


Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.


Comma 3

Capo VII - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 33

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'annualita' di contributo successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso.