Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 810, lettere b) e c)) che "Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: [...]
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 394 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel modificare l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".