Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
30 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Il D.P.C.M. 7 settembre 2021 (in G.U. 29/09/2021, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 10 settembre 2021 di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 30 settembre 2021".
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-sexies
#Comma 1
Comma 2
"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021"))
Art. 1-septies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020"))
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonchè per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".
1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purchè non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
((13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori")).
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto))
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS).
Comma 2
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo".
"Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonchè alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".
Comma 3
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 66) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le funzioni indicate al comma 64".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 256) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è soppressa".
Art. 11-ter
#Comma 1
"Nuova Sabatini"). ))
((
Comma 2
Art. 11-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-sexies
#Comma 1
legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto
della deindustrializzazione). ))
Comma 2
Art. 11-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-octies
#Comma 1
Comma 2
"Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";
"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";
"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 8 novembre - 22 dicembre 2022, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. del 28 dicembre 2022, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
Comma 4
Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.";
A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80
"c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.".
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 28 ottobre 2024, n. 162, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"))
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a
una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";
"L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).";
cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";
fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste".
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonchè le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"))
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
"1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
L'addendum alla convenzione è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
"Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".
Art. 23-ter
#Comma 1
Comma 2
"Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile"))
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1,
"1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985,
b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 25-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 276) che "Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022".
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
(10)
Comma 3
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 16, comma 8-octies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonchè alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste".
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207".
"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";
1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021))
"5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonchè con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.".
Art. 30-bis
#Comma 1
Comma 2
"13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti"))
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";
2) le parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";
"1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";
1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";
2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonchè di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";
"6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonchè di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter";
"9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021".
Art. 31-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 31-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 31-quater
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";
2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";
2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a:
"n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane," e dopo la parola: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana";
c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio"))
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 32-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto))
La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto))
Art. 33-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano,
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perchè in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.
L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni".
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Comma 3
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate".
Art. 34-bis
#Comma 1
Comma 2
Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 35-bis
#Comma 1
Comma 2
"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".
Art. 35-ter
#Comma 1
Comma 2
"401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";
"401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto
1-sexies. L'indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.".
Art. 37-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 37-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall' , e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Art. 40-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 10) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021".
Art. 40-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 40-quater
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa".
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 11, comma 11) che "Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e in 108 milioni di euro per l'anno 2022".
Comma 4
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 2) che "Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022".
Art. 41-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"))
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio
Comma 2
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 43-bis
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 43-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
13. Le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021. (8)
Comma 3
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
Comma 4
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario".
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il direttore";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.";
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonchè la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.";
Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
Art. 47-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
Art. 48-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
Art. 50
#Comma 1
Comma 2
Art. 50-bis
#Comma 1
Comma 2
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Comma 3
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha dfisposto (con l'art. 11, comma 9) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 9-bis) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021".
Art. 50-ter
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 50-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Art. 51-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
Art. 52-bis
#Comma 1
Comma 2
"843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021".
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
Art. 54
#Comma 1
Comma 2
Art. 54-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 54-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 11 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".
Art. 55
#Comma 1
Comma 2
Art. 56
#Comma 1
Comma 2
Art. 56-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 56-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 56-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
periodo:
Art. 57-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 58
#Comma 1
Comma 2
0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1.
Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 è abrogato.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
"3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA nè di società convenzionate con l'Autorità medesima.
L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti".
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui";
"624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (cpn l'art. 36, comma 2) che "Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022".
La 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo".
Art. 58-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 59
#Comma 1
Comma 2
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi; (56)
10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonchè al Formez PA. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Tabella A
Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonchè dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato.
Comma 3
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 1) che "Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124".
Comma 4
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 47, comma 11) che "Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021".
Comma 5
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che l'abrogazione del comma 9-ter del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026.
Comma 6
Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 2) che "Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 60
#Comma 1
Comma 2
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria".
3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo "Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente." è soppresso.
Art. 60-bis
#Comma 1
Comma 2
"536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539"))
Art. 60-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 61
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
311) che "La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".
Art. 62
#Comma 1
Comma 2
a) al primo periodo, dopo le parole "favorisce la collaborazione con" sono inserite le seguenti "università e" e le parole "anche mediante attività d'insegnamento e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante attività di formazione" b)
"Il Centro promuove e organizza attività di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta
all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze
"3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.";
Art. 62-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 63
#Comma 1
Comma 2
Art. 63-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 64
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, ha disposto (con l'art. 4-sexies, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023".
Comma 4
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023".
Comma 5
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024".
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 12-septies) che "La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 12-terdecies) che "Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 112) che "Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2027".
Art. 65
#Comma 1
Comma 2
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonchè l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonchè delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonchè l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma".
0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonchè i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale".
Art. 65-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 66
#Comma 1
Comma 2
"59-bis. (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.".
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "45 contributi" e le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi";
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
"15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata,
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge."
1) al comma 2, lettera a), le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti: "90 contributi";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a)
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
c) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: "
Ai fini dell'accesso))
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonchè" e, dopo le parole "sono adeguate", sono inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale,"
b) al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e il Ministro della cultura".
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5,
Art. 67
#Comma 1
Comma 2
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.
Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo".
Art. 67-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 68
#Comma 1
Comma 2
a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento"))
Comma 3
accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.".
4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4,
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività'.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è sostituito dal seguente: "
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
"2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza
"2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»".
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonchè prevenzione dei danni da essi arrecati.".
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonchè di 5 milioni di euro per l'anno 2021".
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77))
Art. 68-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 68-ter
#Comma 1
Comma 2
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Art. 68-quater
#Comma 1
Comma 2
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178))
Art. 69
#Comma 1
Comma 2
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 70
#Comma 1
Comma 2
Art. 71
#Comma 1
Comma 2
Art. 72
#Comma 1
Comma 2
Art. 73
#Comma 1
Comma 2
Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma.
Art. 73-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 73-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 73-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 73-quinquies
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 74
#Comma 1
Comma 2
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto))
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonchè assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonchè dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonchè a tutela della popolazione detenuta.
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto))
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 74-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 74-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 75
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 8, comma 8-bis) che "L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Comma 4
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024".
Comma 5
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025".
Comma 6
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 75-bis
#Comma 1
Comma 2
1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";
2) il quinto comma è abrogato;
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonchè l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purchè effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".
Art. 76
#Comma 1
Comma 2
Art. 77
#Comma 1
Comma 2
2-ter.1.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 77-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 78
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Franceschini, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Cartabia