DECRETO LEGISLATIVO

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 233 Anno 1999 GU 22.07.1999 Codice 099G0309

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale

Comma 2

Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attivita' e ai suoi risultati.


Art. 2

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Comma 1

Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Comma 2

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnicoscientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.


Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.


Il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).


Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio e' integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.


Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali componente del consiglio superiore puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.


Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.


Art. 3

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Comma 1

Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Comma 2

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. (3)(9)


Il Consiglio elegge altresi' l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.


Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalita' di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalita' di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.


Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.


I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si puo' prescindere dal parere.(3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ((14))


Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.


Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale e' preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.";
- (con l'art. 3, comma 2) che "Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
- (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e' prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e' prorogato al 15 ottobre 2020.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e' prorogato al 31 dicembre 2020.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e' prorogato fino al 31 luglio 2021.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 58, comma 2, lettera d)) che "Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: [...]
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione".
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e' prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e' prorogato fino al 31 dicembre 2021.


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e' prorogato fino al 31 marzo 2022.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, nel modificare l'art. 3, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine di cui all'art. 3, comma 1 del suindicato D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e' prorogato fino al 31 dicembre 2022.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere".


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))


Art. 6

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Comma 1

Organi collegiali d'interesse degli enti locali

Comma 2

Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, puo' istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza.
I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le disponibilita' finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie e di attuazione

Comma 2

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5. ((2))


Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.


Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione.


Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalita' degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 7, comma 4-quater) che "In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010".