Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 22-06-2021 a seguito della modifica del comma 1, dell'art. 14 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, che disponeva l'abrogazione del presente articolo, ad opera della L. 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del medesimo D.L.
Art. 2-quater
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo,
Comma 2
(26)
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 4-bis
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 5-bis
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 6-bis
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 8-bis
#Comma 1
Art. 8-ter
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° febbraio 2022.
Comma 4
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. (14)(26)
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. (14)
Comma 3
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021.
Comma 4
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le modifiche di cui al comma 1, lettere a), a-bis) e d) del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.
Comma 5
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 6, comma 2, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-ter.1
#Comma 1
Comma 2
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.
Comma 4
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-quinquies
#Comma 1
Comma 2
I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che le modifiche di cui ai commi 1, primo periodo e 6, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-sexies
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-septies
#Comma 1
Comma 2
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Comma 3
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 dicembre 2021.
Comma 4
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 8, alinea) che le modifiche di cui ai commi 1, primo periodo, 6 e 7, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 9-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernalè, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies";
3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;
"16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";
Sono denominate:
a) 'Zona biancà: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) 'Zona giallà: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) 'Zona arancionè: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) 'Zona rossà: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento"))
"Commercio al dettaglio di mobili per la casa"))
Art. 10-bis
#Comma 1
in materia di ingressi nel territorio nazionale e
per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia
Comma 2
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonchè imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Comma 3
Comma 4
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 10-ter
#Comma 1
Art. 10-quater
#Comma 1
Comma 2
1)
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
(26)
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";
Art. 11-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-decies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-undecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-ter
#Comma 1
Comma 2
In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021.
Comma 4
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cartabia