DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

Numero 65 Anno 2017 GU 16.05.2017 Codice 17G00073

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Principi e finalita'


Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.


Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Comma 2

Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.


Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.


I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.


((I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuita' con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento)).


La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.


Art. 3

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Comma 1

Poli per l'infanzia

Comma 2

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.


Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.


I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.


Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.


Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.


Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare ((gli)) interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97.


Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Comma 2

Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.


Art. 8

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Comma 1

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

Comma 2

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.


Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.


((Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale)).


Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.


Art. 9

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Comma 1

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

Comma 2

La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, e' definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.


Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in eta' compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro ne' del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.


Art. 10

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Comma 1

Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.


La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e' formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta' designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.


La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).


La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)). Ai commissari non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.


Art. 11

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Comma 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale

Comma 2

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Art. 12

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Comma 1

Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione


Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalita' previste dal presente decreto.


Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.


Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.


Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.


Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.


Art. 13

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. ((3))


Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.


Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 741) che "A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato di 10 milioni di euro".


Art. 14

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.


Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.


A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, ((purche' l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019)). Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia ((gli ulteriori titoli)) previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purche' conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, ((non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022)).


Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.


A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.


I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.