Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, (( anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, )) definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali.
Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.
Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse.
E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.