DECRETO LEGISLATIVO

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Numero 226 Anno 2005 GU 04.11.2005 Codice 005G0246

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Art. 1

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Comma 1

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Comma 2

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.


Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.


Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.


Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.


I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.


Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.


((Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.
L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.))


La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.


Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.


Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.


Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.


La continuita' dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.


I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalita' di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Comma 3

Capo II - I percorsi liceali

Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 13

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Comma 1

Valutazione e scrutini

Comma 2

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.


Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 SETTEMBRE 2008, N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2008, N. 169))


COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1


All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.


Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.


Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 11))


Comma 2

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 15

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Comma 1

Livelli essenziali delle prestazioni

Comma 2

L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.


Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.


I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.


Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.


I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.


I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.


Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalita' di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.


Art. 16

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Comma 1

Livelli essenziali dell'offerta formativa

Comma 2

Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


Art. 17

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Comma 1

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

Comma 2

Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.


Art. 18

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Comma 1

Livelli essenziali dei percorsi

Comma 2

Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilita' nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.


Art. 19

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Comma 1

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

Comma 2

Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.


Art. 20

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Comma 1

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

Comma 2

Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.


Art. 21

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Comma 1

Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

Art. 22

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Comma 1

Valutazione

Comma 2

Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.


Comma 3

Capo IV - Raccordo e continuita' tra il primo e il secondo ciclo

Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 24

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Comma 1

Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

Comma 2

Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Comma 2

Capo V - Norme transitorie e finali

Art. 27

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Comma 1

Passaggio al nuovo ordinamento

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))
9.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))


Art. 28

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Comma 1

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Comma 2

A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.
Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.


I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.


All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalita'.


Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite.


Art. 29

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Comma 1

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

Comma 2

All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 30

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Comma 1

Norme finanziarie

Comma 2

All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.


Con periodicita' annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 31

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Comma 1

Norme finali e abrogazioni

Comma 2

Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.


Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.((3))


I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.


Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."