DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Numero 286 Anno 2004 GU 01.12.2004 Codice 004G0320

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-11-19;286

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Comma 2

Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e' effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.


Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.
L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attivita' e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.


Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilita' tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuita' dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.


Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilita' fra le attivita' ed i servizi di valutazione.


Art. 2

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Comma 1

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

Comma 2

Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».


L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.


Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.


Art. 3

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Comma 1

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)).


Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza.


Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.


L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.


Art. 4

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Comma 1

((Organi))

Comma 2

((


))


Art. 5

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Comma 1

Presidente

Comma 2

((


Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio.


))


Art. 6

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Comma 1

Comitato di indirizzo

Comma 2

((Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero.
Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola.))
I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.


Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalita' operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.


Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e puo' essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.


Art. 7

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi' i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.


Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.


Art. 8

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato di indirizzo, e' responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto; tale partecipazione e' esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'.


((Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente)).


Art. 9

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Comma 1

Regolamenti e principi di organizzazione

Comma 2

Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilita' di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivita' approvato dal ((Comitato di indirizzo)) dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.


Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato.


Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalita' del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unita'.


I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.


Art. 10

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Comma 1

Personale

Comma 2

La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).


Art. 11

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Comma 1

Personale comandato

Comma 2

L'Istituto puo' avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.


I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.


I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).


Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.


Art. 12

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Comma 1

Incarichi ad esperti

Comma 2

Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.


L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche' congrui termini per la presentazione delle domande.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 15

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente gia' destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il ((Comitato di indirizzo)) adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.


Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilita' adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.


Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.


Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.


Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del ((Comitato di indirizzo)) e del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.