DECRETO LEGISLATIVO

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 286 Anno 1999 GU 18.08.1999 Codice 099G0363

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1

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Comma 1

Principi generali del controllo interno

Comma 2

Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.


Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.


Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).


Art. 2

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Comma 1

Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile

Comma 2

Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)).


Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)).


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile

Comma 2

E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259.((1))


Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 maggio 2001, n. 139 (in G.U. 1ยช s.s. 23/05/2001, n. 20), "Dichiara che non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per conseguenza lo annulla".


Art. 4

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Comma 1

Controllo di gestione

Comma 2

Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.


Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))


Art. 6

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Comma 1

La valutazione e il controllo strategico

Comma 2

L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).


Comma 3

Capo II - Strumenti del controllo interno

Art. 7

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 DICEMBRE 2006, N. 315
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (in G.U. 22/11/2011, n. 272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operante presso il Dipartimento per il programma di Governo, riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e' prorogato per un periodo non superiore a due anni".


Art. 8

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Comma 1

Direttiva annuale del Ministro

Comma 2

La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabilitidalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioniobiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.


Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.


Art. 9

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Comma 1

Sistemi informativi

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativostatistico unitario, idoneo alla rilevazionedi grandezze quantitative a carattere economico- finanziario. La struttura del sistema informativostatisticobasata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativostatistico e' organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.


Art. 10

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Comma 1

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le amministrazioni statali, nell'ambito delle risorse disponibili, adeguano i loro ordinamenti a quanto in esso previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono alla costituzione degli uffici di cui all'articolo 6, nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo.


Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare: l'articolo 20del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione del comma 8, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995, n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997, n. 279. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 2 i compiti attribuiti ad uffici di controllointerno in materia di verifiche sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 52, comma 5, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 4 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di controllo sulla gestione, e, in particolare, quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, all'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed all'articolo 52, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. Si intendono attribuiti alle strutture di cui all'articolo 5 i compiti attribuiti ad uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale e, in particolare, quelli di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attivita' dell'ispettorato della funzione pubblica.


Gli organi collegiali preposti ai servizi di controlloo nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili.


Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalitadi costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.


Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.


Comma 3

Capo III - Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi

Art. 11

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Comma 1

Qualita' dei servizi pubblici

Comma 2

I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.


Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.


E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273.
Restano applicabili, ((...)) i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.