Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da un Presidente e da tre membri.
I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attivita' del Comitato.
I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 14) che "Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso".