DECRETO-LEGGE

D.L. 163/1995 - DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163

Numero 163 Anno 1995 GU 12.05.1995 Codice 095G0206

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini, anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Uffici relazioni con il pubblico

Comma 2

1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione
((e all'accelerazione))
delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione
((e ai documenti amministrativi))
.
5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".

Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Conferenza di servizi). ))


((

Comma 2

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente".

Art. 3-ter

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Comma 1

(( (Rimedi per l'inosservanza dei termini). ))


((

Comma 2

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.
2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 3-quater

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Art. 3-quinquies

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Comma 1

(( (Conclusione di accordi). ))


((

Comma 2

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati".

Art. 4

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Comma 1

Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento
di dipendente pubblico eccedente

Comma 2

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno parimenti comunicazioni di tali vacanze".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Procedura semplificata per studi e progetti). ))


((

Comma 2

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994. si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996.

Art. 4-ter

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Comma 1

(( (Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39). ))


((

Comma 2

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contralti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Art. 5

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Comma 1

Intervento straordinario nel Mezzogiorno
e nelle aree depresse

Comma 2

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
((3))
2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che è soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nel comma 1 del presente articolo.

Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione). ))


((

Comma 2

1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonchè presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine. i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale".

Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
MOTZO, Ministro per le riforme istituzionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO