LEGGE

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello S

Numero 94 Anno 1997 GU 08.04.1997 Codice 097G0124

urn:nir:stato:legge:1997-04-03;94

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - STRUTTURA E FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1

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Comma 1

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' abrogato.


I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' articolato, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione.
Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unita' previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.
4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresi' indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonche', per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' previsionali.
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio".


I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' della normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalita' non produttive.
6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale".


Art. 2

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Comma 1

Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente".


Art. 3

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Comma 1

Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate.
Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione".


Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".


Art. 4

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Comma 1

I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unita' previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente e unita' relative alla spesa in conto capitale. Le unita' relativealla spesa corrente sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento e unita' per interventi.
In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita' di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonche' quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonche' secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".


I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unita' previsionali di base e ai singoli capitoli.


Comma 2

Capo II - DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PER L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 5

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Comma 1

In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvedera' altresi' a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unita' previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonche' introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazioneche fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale.


Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

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Comma 1

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilita' generale dello Stato, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.


Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a piu' amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorita' alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonche' a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.


Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalita' non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.


Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria. ((2))


Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i testi unici di cui al comma 4 del presente articolo sono emanati entro il 30 giugno 2002.


Art. 7

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Comma 1

Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e' disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle dizioni "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".


Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.((1))


Nella prima applicazione della presente legge e' mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di riqualificazione.


La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.


Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 2 ottobre 1997, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo sono prorogati di sessanta giorni. E', altresi', prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 di cui al presente articolo.


Art. 8

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Comma 1

Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un ''Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa'', il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento".


Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, e' determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.


Art. 9

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Comma 1

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4.


Art. 10

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.