DECRETO LEGISLATIVO

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

Numero 258 Anno 1999 GU 04.08.1999 Codice 099G0330

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;258

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.

Comma 2

Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per programmare l'attivita' di valutazione.


L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.


In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.


All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.


Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto".


Art. 2

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Comma 1

Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.

Comma 2

La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto lesislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80)).


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MARZO 2013, N. 80))


Art. 4

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Comma 1

Museo della scienza e della tecnica

Comma 2

Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n.
332
, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1 gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.


Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.


Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.


Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.


Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.


Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.


La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.


I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonche' dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile".


Art. 5

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.