Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per programmare l'attivita' di valutazione.
L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.
All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto".