Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
(41)
Comma 3
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 51, comma 3) che "Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto".
Comma 4
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Comma 5
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 224, comma 2, alinea) che la presente modifica acquista efficacia dal 1° luglio 2023.
Comma 6
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonchè di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
Comma 3
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020".
Comma 4
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree".
Comma 5
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Comma 6
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 19 settembre 2023, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 31 dicembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree".
Il D.L. 19 settembre 2023, n. 124, nel modificare l'art. 10, comma 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14,ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 2) che la modifica al comma 3, del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Comma 7
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 30 giugno 2024 , la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree".
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
a) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre società del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del gruppo;
b) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
c) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonchè con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonchè determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonchè tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonchè l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.".
Comma 3
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4-bis) che "Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
(41)
Comma 3
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Comma 4
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonchè la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.
(41)
Comma 3
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Comma 4
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Comma 3
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha disposto (con l'art. 29, comma 10) che "Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8".
Comma 4
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 23, comma 2, lettera a)) che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici" sono inserite le seguenti: "nonchè di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di attività," sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";
3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis";
3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purchè qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";
4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: "5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;";
5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;
«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";
2) al nono periodo, le parole "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione".
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";
"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.".
(41)
Comma 3
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Comma 4
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 224, comma 2, alinea) che la presente modifica acquista efficacia dal 1° luglio 2023.
Comma 5
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse".
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".;
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti: "e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ". Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti";
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;";
d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia";
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili."
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
2) al comma 3, le parole "nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè le destinazioni d'uso ammissibili";
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga";
h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonchè di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.";
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i prospetti";
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.";
m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 23-quater. (Usi temporanei) - 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purchè si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale";
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonchè la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.".
p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta";
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti";
4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis".
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.";
b) l'articolo 8 è abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Il termine di validità nonchè i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonchè i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonchè dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.".
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
c) il comma 2-quater è abrogato.
7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonchè agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonchè agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purchè iniziate entro il
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
"Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione"))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonchè individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"))
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonchè i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19,
1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).";
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" è soppressa;
1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.";
3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a "interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
"Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"))
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati";
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione";
3) al comma 3, dopo le parole: "attestato da apposito verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso," e le parole: ", con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
"Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto"))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale)).
Comma 3
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonchè dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC".
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del
Art. 16
#Comma 1
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero".
Art. 16-quater
#Comma 1
Comma 2
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale))
Art. 16-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020))
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè di quelle riferite alle categorie protette";
"5-bis. L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".
Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.
Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
Comma 3
Il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 2) che gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art 2, comma 3) che gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 4, comma 1) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 4, comma 2) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 4, comma 3) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 5, comma 1) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 5, comma 2) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 5, comma 3) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 11, comma 2) che gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 11, comma 3) che gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementati delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 13, comma 1) che la quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminata nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 13, comma 2) che la quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminata nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120;
- (con l'art. 13, comma 3) che la quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminata nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120.
Comma 4
Il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 2) che gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 2, comma 3) che gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 4, comma 1) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminati negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 4, comma 2) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 4, comma 3) che le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 5, comma 1) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 5, comma 2) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121;
- (con l'art. 5, comma 3) che le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al medesimo D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121.
Art. 20-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 12 maggio 2025, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e dopo le parole "identità digitale" sono aggiunte le seguenti: "e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis";
2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.";
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio";
4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";
1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.";
2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè le pubbliche amministrazioni";
1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone fisiche", sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e dopo le parole "in albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle persone fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e le parole "in albi professionali o nel registro delle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui all'articolo 6-bis"; al secondo periodo, le parole "dell'Indice" sono sostituite dalle seguenti "del presente Indice"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";
3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite le seguenti: "delle persone fisiche";
1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono inserite le seguenti: "il compimento di attività e";
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè tramite la carta di identità elettronica";
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti", sono aggiunte le seguenti: ", nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole "L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica";
4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identità elettronica e" sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
"2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.";
1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter";
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";
1) alla lettera b), le parole "nonchè attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;";
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;";
3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.".
Comma 3
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023".
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026".
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029".
Art. 24-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei fornitori di servizi";
2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonchè di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.";
4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonchè di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;";
2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente:
"4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonchè a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;";
3) alla lettera b) prima della parola "laddove" è inserita la seguente: "solo".
Art. 27-bis
#Comma 1
Comma 2
"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cosè, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet"))
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";
2) al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
1)
1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1";
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".
Art. 29-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la
Art. 30-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ", previa definizione di appositi accordi," sono soppresse))
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonchè
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonchè
1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole "nonchè al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse;
Art. 31-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 29, comma 2-bis, lettera b)) che "Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2: [...]
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse".
Comma 4
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo".
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonchè il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.".
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
"3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
"Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonchè la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonchè il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonchè le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla , definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nè possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonchè i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonchè in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonchè con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 37
#Comma 1
Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Comma 2
1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.";
3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del domicilio digitale";
1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole "l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "il domicilio digitale";
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"))
1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il relativo domicilio digitale.";
3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";
Art. 37-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
"Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonchè ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";
1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: "L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.";
2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle singole amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni", e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.";
"2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"))
1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"))
"2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.".
"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter.
1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.".
Art. 38-bis
#Comma 1
Comma 2
(25)
Comma 3
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".
Art. 39
#Comma 1
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
Comma 2
Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019))
Art. 39-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";
"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";
Art. 39-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
"16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15."
"7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".
"
"L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande
1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";
2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione";
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal secondo comma";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere"))
Art. 40-bis
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".
Art. 40-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 40-quater
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono aggiunte le seguenti: ", in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"))
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico
2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.".
"2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.".
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.".
"
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite comunicazione al consumatore";
3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.".
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.";
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.".
4-bis.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.".
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole "di uno" sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità" e il terzo periodo è soppresso.
7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonchè per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009".
Art. 43-bis
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparentè, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonchè da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))
Art. 43-ter
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";
b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La menzione 'superiorè non può essere abbinata alla menzione 'novellò, fatte salve le denominazioni preesistenti";
c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";
d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo nè possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";
e) l'articolo 46 è abrogato;
f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"))
Art. 43-quater
#Comma 1
Comma 2
"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonchè un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".
Art. 44
#Comma 1
Comma 2
Art. 44-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 45
#Comma 1
Comma 2
Art. 45-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 46
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6";
2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del
7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6";
2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: "a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui
Art. 47
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni
Art. 48
#Comma 1
Comma 2
"b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità".
"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti".
Art. 48-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
2) la lettera d) è abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni"))
Art. 48-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 48-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 48-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 49
#Comma 1
Comma 2
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonchè le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.".
1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
"E-bis - Strade urbane ciclabili";
2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi";
1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:
"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli";
2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:
"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine";
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabilè ed è individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purchè non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";
2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonchè ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis";
"Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonchè di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonchè per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2";
1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226";
2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";
1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6";
2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8";
3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
"4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili";
"9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinchè la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo";
"2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile";
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili";
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile";
3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione";
"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonchè la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020";
"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870".
Art. 49-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 50
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;";
2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti";
3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonchè";
1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole "Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ", il Piano di sviluppo aeroportuale";
2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.";
3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti: "all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonchè";
1) dopo il comma 2
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso))
2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.";
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.";
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR,
Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.";
2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto."
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario
"Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonchè copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero
Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
4.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili
6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchè i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";
"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.";
1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)";
2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola "comunica" è inserita la seguente: "contestualmente";
3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
3) al comma 4,
1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "
3) al comma 5:
3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e";
3.2.
3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";
4) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchè i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.";
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.", nonchè al quarto periodo le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonchè qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.";
3) al comma 4, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;";
1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al
1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni";
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"))
a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";
"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente";
1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole "concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata";
2) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro
Art. 50-bis
#Comma 1
Comma 2
"m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonchè rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione"))
Art. 51
#Comma 1
Comma 2
Art. 52
#Comma 1
Comma 2
"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonchè le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonchè per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonchè le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Art. 52-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 53
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.
"9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6"))
Art. 54
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".
Art. 55
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 3,
"4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere"))
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.";
4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: "14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.";
2) al comma 6, dopo le parole "è approvato dal Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita";
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole "adottato è depositato per quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni";
2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta", nonchè le parole "emana il provvedimento d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente "Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale)
1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore
1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco può concedere
Art. 55-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonchè allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonchè dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento"))
Art. 56
#Comma 1
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonchè di spalma incentivi
Comma 2
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purchè l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda".
0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purchè siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni".
Comma 3
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 57
#Comma 1
Comma 2
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257".
Resta fermo che un soggetto pubblico o privato può comunque richiedere al comune con le modalità di cui al comma 3-bis l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. (35)
Comma 3
La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Art. 58
#Comma 1
Comma 2
"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorchè, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.".
Art. 59
#Comma 1
Comma 2
Art. 60
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonchè le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.".
"4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.".
"8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio";
"11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza".
Art. 60-bis
#Comma 1
Comma 2
"3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale";
"2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Art. 61
#Comma 1
Comma 2
Art. 62
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
È fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti
Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonchè gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree))
d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche
Art. 62-bis
#Comma 1
Comma 2
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonchè della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
Art. 62-ter
#Comma 1
Comma 2
"9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".
Art. 63
#Comma 1
Comma 2
Art. 63-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 64
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che l'efficacia della presente modifica è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 64-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 come modificato dalla D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 40-ter, comma 1) che "La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro".
Art. 64-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 65
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Speranza, Ministro della salute
Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Amendola, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede