DECRETO LEGISLATIVO

Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dic

Numero 68 Anno 2012 GU 31.05.2012 Codice 012G0088

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2

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Comma 1

Finalita' e principi

Comma 2

Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.


Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni.


Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.


Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.


Comma 3

Capo II - ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 3

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Comma 1

Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.


Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformita' e l'esigibilita' su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.


Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.


Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione.


Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalita' di cui alle disposizioni del presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Destinatari

Comma 2

I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.


I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8.


Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 e' garantita la parita' di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.


Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.


Art. 5

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Comma 1

Liberta' di scelta

Comma 2

In attuazione del principio di sussidiarieta', e' garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia liberta' di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.


Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.


Art. 6

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Comma 1

Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo

Comma 2

Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e' garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.


Art. 7

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Comma 1

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

Comma 2

Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.


La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, computata su undici mesi.


La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.


La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.


I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria.


L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo


8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7.


Art. 8

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Comma 1

Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP

Comma 2

Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.


I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.
Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.


Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.


Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.


Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.


Art. 9

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Comma 1

Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

Comma 2

Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.


Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento.


Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'universita' o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.


Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.


Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.


Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.


Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.


Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.


Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita' tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.


Le Istituzioni e le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.


Al fine di garantire alle universita' non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.


Art. 10

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Comma 1

Controllo della veridicita' delle dichiarazioni

Comma 2

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicita' della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, e' data facolta' di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.


Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.


Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per i fatti costituenti reato.


Art. 11

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Comma 1

Attivita' a tempo parziale degli studenti

Comma 2

Le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi ((e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341)), resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative.


L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.


La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.


Art. 12

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Comma 1

Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi

Comma 2

Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.


Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro puo' stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni e' comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7.


I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.


I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.


Comma 3

Capo III - STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 13

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Comma 1

Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari

Comma 2

I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche' di promuovere l'attrattivita' del sistema universitario, e favoriscono altresi' la programmazione integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Una struttura ricettiva e' qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.


Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita' organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7.


Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'utilizzatore e' disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute.


Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.


Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.


Art. 14

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Comma 1

Utenti

Comma 2

Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. E' facolta' del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.


Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata.


Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.


Art. 15

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Comma 1

Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

Comma 2

I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.


I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.


Art. 16

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Comma 1

Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari

Comma 2

Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.


Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.


Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito".


Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti.


Art. 17

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Comma 1

Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito

Comma 2

Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica.


L'accreditamento e' concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e' consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni.


Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento.


L'accreditamento del collegio universitario di merito e' condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.


Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.


Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le universita' allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.


Comma 3

Capo IV - SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 18

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Comma 1

Sistema di finanziamento

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale.


Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale.


A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni.


Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".


L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.


Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 273) che "Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 259) che "Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro".


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 268) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita', e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 981) che "Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 265) che "Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 236, comma 4) che "Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita' collegati al merito".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per l'anno 2023, dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023".


Art. 19

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Comma 1

Disponibilita' finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.


Comma 3

Capo V - MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20

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Comma 1

Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

Comma 2

L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue attivita', dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.


I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.


Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.


Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.


Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 21

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Comma 1

Rapporto al Parlamento

Comma 2

Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza.


Art. 22

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Comma 1

Banca dati delle amministrazioni pubbliche

Comma 3

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.


Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3.


Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.


Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.