LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Numero 488 Anno 1999 GU 27.12.1999 Codice 099G0567

urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

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Comma 1

(Risultati differenziali).


Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.


Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.


I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.


Comma 2

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 2

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Comma 1

(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali).


All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".


Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 410)).


Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.
L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo.


Art. 3

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Comma 1

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).


Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".


Art. 4

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Comma 1

(Patrimonio immobiliare dello Stato).


Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere".


Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.


Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".


Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".


Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".


Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".


I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.


Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.
I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".


Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.


Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.


Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.


Art. 5

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Comma 1

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).


Comma 2

CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6

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Comma 1

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2000, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia' ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dal comma 8 del presente atricolo, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.


Art. 7

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Comma 1

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).


L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.


Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.


L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.


Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. (5) (7)


L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.


Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento "sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".


Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.


In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.


L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.


L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".


Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.


L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che in conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dal comma 5 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 7) che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 5 del presente articolo, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.


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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera c)) che "Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004."


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AGGIORNAMENTO (29)


Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 35-ter) che "E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006."


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AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera b)) che "Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488
, fatturate dal l° gennaio 2007."


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AGGIORNAMENTO (32)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che e' prorogata, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.


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AGGIORNAMENTO (33)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che e' prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.


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AGGIORNAMENTO (35)


La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che e' prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.


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AGGIORNAMENTO (41)


La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 19) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".


Art. 8

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Comma 1

(Modifiche alla disciplina concernente le
imposte sulle successioni e donazioni).
l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001 ".


Art. 9

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Comma 1

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.


((IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).


Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.


Art. 10

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Comma 1

(Imposta di registro sui conferimenti in societa).


Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.


Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.


Art. 11

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Comma 1

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale).


E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.


Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1 gennaio 2000, non e' dovuto il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.


Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento ".


Art. 12

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Comma 1

(Oli emulsionati).


Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; ((4))
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; ((4))
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi; ((4))
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ". ((4))


Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.


Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.


Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.


Art. 13

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Comma 1

(Disposizioni in materia di attivita' marittime).


Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ".


Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.


Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.


Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica".


All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".


Art. 14

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Comma 1

(Esecuzione di rimborsi di modesta entita).


Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita' semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.


Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.


Art. 15

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Art. 16

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Comma 1

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radio-televisivo).


Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.


Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.


Art. 17

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Comma 1

(Disposizioni concernenti le camere di commercio).


I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ".


Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.


Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.


Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.


Art. 18

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Comma 1

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).


La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".


Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".


Comma 2

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO I SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 19

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Comma 1

(Rinnovi contrattuali).


Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.


Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.


Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.


Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


Art. 20

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Comma 1

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).


Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il comma 2 e' abrogato.


Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.


Art. 21

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Comma 1

(Riduzione di personale del comparto della scuola).


Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.


I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.


Art. 22

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Comma 1

(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).


Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.


Art. 23

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Comma 1

(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).


All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: " nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ".


Art. 24

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Comma 1

(Affitti e fitti figurativi).


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.


Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.


Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.


Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi.


Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.


Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente. ((30))


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AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".


Art. 25

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Comma 1

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in materia di clienti idonei del mercato elettrico).


Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.


Art. 26

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Comma 1

(Acquisto di beni e servizi).

Comma 2

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo ((si applica)) anche agli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater ((,)) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.


Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.


I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.


Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. (37)


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti. (30) (31) (38)


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AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".


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AGGIORNAMENTO (31)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 208 della predetta legge e' abrogato il solo articolo 24.


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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12) che la relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15".


Art. 27

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Comma 1

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

Comma 2

Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.


Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.


Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.


Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.


Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.


COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46.


Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' soppresso. ((40))


I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse. (14) (38)


Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.
In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.
Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.


Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.


Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.


All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1 gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".


All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".


Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.


Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10, sesto periodo, del presente articolo e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno.


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AGGIORNAMENTO (38)


Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 11) che "Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".


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AGGIORNAMENTO (40)


Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni".


Art. 28

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Comma 1

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
libero-professionale).


Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.


Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.


Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.


La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.


Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.


I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.


Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.


Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.


Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.


Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.


Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. ((7))


La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.


Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.


All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ".


In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 96, comma 1) che "Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002."


Art. 29

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Comma 1

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).


((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)). Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.


Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.


Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ((e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001)) rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. ((Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000)).


Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.


In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita' siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione "medicinali gia' classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita'" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.


Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.


Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.


Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita' sospende l'autorizzazione concessa".


Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".


Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.


Comma 2

CAPO II - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 30

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Comma 1

(Patto di stabilita' interno).


A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti (( . . . )). Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.


Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".


Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.


Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.


Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.


((Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione)) minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.


Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.


All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1".


I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.


All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".


((Fino all'anno di imposta 2000)) compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.


La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.


Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.


Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.


Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.


All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".


L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.


Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000.


E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.


Art. 31

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Comma 1

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.


Art. 32

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Comma 1

(Attuazione del conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali).


Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.


Art. 33

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Comma 1

(Disposizioni concernenti la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani).


All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1 gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".


All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".


All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".


All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.


All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".


All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.


Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.


Art. 34

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Comma 1

(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure
di acquisto nel settore sanitario).


Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.


Comma 2

CAPO III - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 35

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Art. 36

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Comma 1

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.


Art. 37

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Comma 1

(Contributo su pensioni con importo elevato).


A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).


Art. 38

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Comma 1

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).


I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.


Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1 gennaio 2000.


I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario. ((46))


I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


A decorrere dal 1 gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.


La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.


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AGGIORNAMENTO (46)


Il D.L 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che "Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020".


Art. 39

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Comma 1

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorita' indipendenti).


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 151) che il decreto di cui al comma 2 del presente articolo e' adottato entro il 15 gennaio 2006.


Art. 40

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Comma 1

Norma di trasparenza).


A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.
Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.


Art. 41

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Comma 1

(Fondi speciali).


A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove dovuto.


Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS. ((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (con l'art. 68, comma 7) ha disposto che il comma 3 del presente articolo 41 si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianita' contributive medie risultanti a detta data.


Art. 42

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Comma 1

(Fondo di previdenza per il clero).


A decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973. ((13))


Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.


In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.


Dal 1 gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.


All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie ".


A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il Decreto 22 novembre 2001 (in G.U. 18/12/2001, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, da L. 1.645.200 a L. 2.471.640 annue".


Art. 43

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Comma 1

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.


Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.


In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.


Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 44

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Comma 1

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).


La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.


Art. 45

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Comma 1

(Disposizioni in materia di autotrasporto).


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 1-bis) che al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.


Comma 2

CAPO IV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 46

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Comma 1

(Mutui con oneri a carico dello Stato).


Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.


Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.


Art. 47

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Comma 1

(Rimborso dei buoni postali).


Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ".


In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Art. 48

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Comma 1

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato
secondario e gestione della liquidita).


All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.


((3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213))


Comma 2

TITOLO IV - INTERVENTI PER LO SVILUPPO CAPO I DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 49

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Comma 1

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.


Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.


Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).


Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.


Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 50

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Comma 1

(Misure per l'occupazione).


All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".


Art. 51

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Comma 1

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
del lavoro autonomo).


Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta' di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.


All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ".


La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.


Art. 52

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Comma 1

(Incremento delle pensioni sociali).


A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.


Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.


Art. 53

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Comma 1

(Libri di testo).


Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.


Art. 54

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Comma 1

(Ulteriori finanziamenti).


Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.


E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.


La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".


Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.


Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.


Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.


Art. 55

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Comma 1

(Disposizioni per la Regione siciliana).


A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.


Art. 56

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Comma 1

(Interventi in materia di sicurezza stradale).


Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 57

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Comma 1

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).


Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Art. 58

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Comma 1

(Tutela dell'ecosistema marino).


Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.


Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.


Art. 59

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Comma 1

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').

((


Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma)).


Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.


E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)). ((48))


((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).


Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.


In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica".


Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.


Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 23)).


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AGGIORNAMENTO (48)


La L. 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".


Art. 60

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Art. 61

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Art. 62

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Comma 1

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).


La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.


Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 15, lettera a)) che "Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti."


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AGGIORNAMENTO (11)


Il Decreto 6 giugno 2001 (in G.U. 5/9/2001, n. 206) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilita', di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento e' ridotta del 20%".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura del sopra richiamato trattamento e' ridotta del 20%".


Art. 63

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Comma 1

(Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).


In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ".


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).


All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".


Art. 64

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Comma 1

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).


Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.


Comma 2

CAPO II - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 65

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Comma 1

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).


Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".


L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.


Art. 66

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Comma 1

(Modalita' di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato).


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione.
L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.
Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.


Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.


I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.


Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.


Art. 67

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Comma 1

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).


Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.


Comma 2

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 68

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120))


Art. 69

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Comma 1

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).


L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.


Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Art. 70

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Comma 1

(Fondi speciali e tabelle).


Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.


Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.


Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.


Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.


Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.


A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.


Art. 71

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Comma 1

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).


La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.


Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2000.