DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

Numero 382 Anno 1980 GU 31.07.1980 Codice 080U0382

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - Capo I NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO

Art. 1

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Comma 1

Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori

Comma 2

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."


Art. 2

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Comma 1

Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.

Comma 2

Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo.
Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolta' e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
Il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facolta'.
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato e' effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolta' interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universita' di cui ai precedenti commi.
Il primo piano quadriennale riguardera' il quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universita' di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.


Comma 3

Capo II - ((PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI))

Art. 3

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Comma 1

Dotazione organica della fascia dei professori ordinari

Comma 2

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti.
I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposta la assegnazione alle facolta' di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.
Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.


Art. 4

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Comma 1

Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri

Comma 2

Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una percentuale di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in Universita' straniere.
La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si pronuncia sulla qualita' scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro elemento di valutazione.
I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.
Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. ((22))


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AGGIORNAMENTO (22)


La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 17, comma 112) che "Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto."


Art. 5

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Comma 1

Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti

Comma 2

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore incaricato ((...)) nella stessa disciplina o gruppi di discipline.
Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'.
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta' cui appartengono i richiedenti, ((nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione)).


Art. 6

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Comma 1

Straordinariato

Comma 2

All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario.


Art. 7

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Comma 1

Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica

Comma 2

Ai professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica.
Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attivita' di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facolta' definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalita' di assolvimento delle predette attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
Nel caso di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.
E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.


Art. 8

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Comma 1

Inamovibilita' e trasferimenti

Comma 2

I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facolta' o di altra facolta' della stessa Universita', ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Universita', anche ad altra Universita', con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.((26))
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AGGIORNAMNETO (26)
la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.


Art. 9

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Comma 1

Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'

Comma 2

Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito.((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."


Art. 10

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Comma 1

Doveri didattici dei professori

Comma 2

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attivita' didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attivita' di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facolta' e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.
Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facolta', di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze. ((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."


Art. 11

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Comma 1

Tempo pieno e tempo definito

Comma 2

L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca ((, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;))
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle Universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
((Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.
A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina))
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 6 ottobre 1982, n. 725 ha disposto (con l'art. 1) che "per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento".


Art. 12

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Comma 1

Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca

Comma 2

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. ((15))
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.


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AGGIORNAMENTO (15)


La L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi."


Art. 13

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Comma 1

Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'

Comma 2

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
((3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea)); ((3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.))

4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'. (12)


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 5 agosto 1988, n. 341 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente".


Art. 14

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Comma 1

Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione

Comma 2

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, puo' riassumere servizio presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.


Art. 15

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Comma 1

Inosservanza del regime delle incompatibilita'

Comma 2

Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dallo ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata il professore decade dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.


Art. 16

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Comma 1

Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario

Comma 2

Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole e' affidata a professori associati.


Art. 17

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Comma 1

((Alternanza)) dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti esteri o internazionali.

Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo art.
18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori universitari di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinariato.
I professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale.


Art. 18

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Comma 1

Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario

Comma 2

Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.
Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.


Art. 19

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Comma 1

Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo

Comma 2

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21))


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AGGIORNAMENTO (21)


La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".


Comma 3

Capo III - PROFESSORI ASSOCIATI

Art. 20

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Comma 1

Dotazione organica

Comma 2

La dotazione organica della fascia dei professori associati e' fissata in 15.000 posti.
Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia e' corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti.


Art. 21

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Comma 1

Copertura di posti

Comma 2

I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta delle facolta'.
I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.
Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.


Art. 22

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Comma 1

Stato giuridico dei professori associati

Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.


Art. 23

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Comma 1

Conferma in ruolo

Comma 2

Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.


Art. 24

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Comma 1

(Collocamento a riposo)

Comma 2

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'. ((9))


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, ha disposto (con l'art. 9 comma 2) che "Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualita' di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneita', abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'".


Comma 3

((Capo IV)) - PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 25

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Comma 1

Professori a contratto

Comma 2

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti.
Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.


Art. 26

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Comma 1

Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita'

Comma 2

Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia' addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.
La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'.
Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico.
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'Universita'.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.


Art. 27

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Comma 1

Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative

Comma 2

I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.


Art. 28

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Art. 29

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Comma 1

Professori a contratto presso le Universita' non statali

Comma 2

Le Universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Universita' statali.


Comma 3

((Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI))

Art. 30

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Comma 1

Dotazione organica del ruolo dei ricercatori

Comma 2

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del ((Ministro della pubblica)) istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'.


Art. 31

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Comma 1

Conferma dei ricercatori universitari

Comma 2

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".


Art. 32

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Comma 1

Compiti dei ricercatori universitari

Comma 2

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.
I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. ((11A))
Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca.


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AGGIORNAMENTO (11A)


Il D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attivita' didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore".


Art. 33

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Comma 1

Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei ricercatori universitari

Comma 2

Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla attivita' didattica integrativa svolti.
Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita' didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.
Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".


Art. 34

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Comma 1

Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

Comma 2

Fino a quando non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.
Per gli ulteriori casi di incompatibilita' non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente ((art. 13)), i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalita' stabilite per i professori di ruolo.
Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facolta' di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.
I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.
Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di eta'.
I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.


Comma 3

Capo VI - PERSONALE TECNICO DELLE UNIVERSITA'

Art. 35

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Comma 1

Personale tecnico delle Universita'

Comma 2

I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.
Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato.
I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del personale tecnico assegnato al laboratorio.
I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.
I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attivita' sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio.
In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato," saranno identificati - con le modalita' di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Universita' di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita' di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonche' al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facolta', scuole e istituti di istruzione, universitaria.
In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, puo' optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.


Art. 36

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Comma 1

Progressione economica del ruolo di professori universitari

Comma 2

La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali di 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione, al professore della prima fascia. ((28))
La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore di professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.


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AGGIORNAMENTO (28)


La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 1) che "Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parita' di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato".


Art. 37

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Comma 1

Inquadramento dei professori associati

Comma 2

Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103.
Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.
A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati.((29))


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AGGIORNAMENTO (29)


La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 commma 2) che "Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma e' attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo".


Art. 38

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Comma 1

Progressione economica del ruolo dei ricercatori

Comma 2

La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.


Art. 39

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Comma 1

Assegno aggiuntivo

Comma 2

I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito".


Art. 40

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Comma 1

Trattamento di quiescenza

Comma 2

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale, base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.
Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva e' individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.
Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento della anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.
La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo.
Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito della indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.


Comma 3

TITOLO II - RECLUTAMENTO Capo I RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI

Art. 41

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Comma 2

Capo II - RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI

Art. 42

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Comma 1

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).


Art. 43

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Art. 44

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Comma 1

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).


Art. 45

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Art. 46

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Art. 47

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Comma 1

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
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Art. 48

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Art. 49

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Art. 50

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Comma 1

Inquadramento nella fascia dei professori associati

Comma 2

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni; nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34))

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 9) che "l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".


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AGGIORNAMENTO (10)


La Corte Costituzionale 9-14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1986 n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime.


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AGGIORNAMENTO (16)


La Corte costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime.


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati".


Art. 51

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Comma 1

Giudizio di idoneita'

Comma 2

I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola.(8) ((34))


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 10) che "L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che "A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati".


Art. 52

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Comma 1

Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'

Comma 2

I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43.
La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita', successivamente alla prima tornata, sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita' partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni. ((34))


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati".


Art. 53

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Comma 1

Modalita' degli inquadramenti

Comma 2

Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia' attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale.
Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta' interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico e' svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico.
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato.
Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa.
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (8)
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali, all'Universita' medesima.
L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione Universita' non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo.
Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente.
Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi.
Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite. ((34))

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705 ha disposto (con l'art. 11) che "L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".


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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati".


Comma 3

Capo III - RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 54

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Comma 1

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
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Art. 55

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Art. 56

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Art. 57

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Art. 58

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Comma 1

Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari

Comma 2

Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita':
a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70
e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti;
h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11) ((13)) i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (7)
Hanno titolo di partecipare al giudizio di idoneita' gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.
Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.
Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.
Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equivalente alla laurea italiana.


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AGGIORNAMENTO (7)


La Corte Costituzionale con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.


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AGGIORNAMENTO (11)


La Corte Costituzionale con sentenza 7-23 luglio 1987, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianita' di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.
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AGGIORNAMNETO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989, n. 8) ha disposto l'illegittimita' costituzionale dell' 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.


Art. 59

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Comma 1

Giudizi di idoneita'

Comma 2

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.
La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata e' bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed e' riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneita'.
Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneita' debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attivita' e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attivita' stessa sia stata esplicata. Ogni candidato non puo' presentare piu' di una domanda.
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.
Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneita' alla prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini.
Tale rapporto e' ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione.
Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.
Per coloro che hanno conseguito l'idoneita', il rapporto e' prorogato fino all'inquadramento di ruolo.
Resta ferma la validita', ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto.
E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta.
L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche e' trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre 1979.


Art. 60

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Comma 1

Modalita' degli inquadramenti

Comma 2

Le facolta' provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche.
Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualita' di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento.
Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline l'inquadramento e' disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianita' di servizio, o, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base di anzianita' per eta'.
Le Universita' comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero.
Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'.
Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi.
La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento sui posti disponibili o in soprannumero.
Al termine della seconda tornata si provvede con le modalita' di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero.
Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.
Le Universita' non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Universita' recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Universita' statali a quelle non statali e viceversa.
A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Universita' non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.


Art. 61

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Comma 1

Commissioni giudicatrici

Comma 2

Per la formulazione dei giudizi di idoneita' sono nominate con decreto del rettore presso le singole facolta' apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno e' designato dal consiglio di facolta' e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.


Art. 62

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Comma 1

Formulazione del giudizio di idoneita'

Comma 2

La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica da essi svolta.
Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.


Comma 3

TITOLO III - RICERCA SCIENTIFICA Capo I RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITA' E SUO COORDINAMENTO

Art. 63

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Comma 1

Ricerca scientifica nelle Universita'

Comma 2

L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.


Art. 64

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Comma 1

Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

Comma 2

All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di ricerca.
Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto:

1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanita';
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale. ((25))


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AGGIORNAMENTO (25)


Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7) che e' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.


Art. 65

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).


Art. 66

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Comma 1

Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi

Comma 2

Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.


Art. 67

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).


Comma 2

Capo II - DOTTORATO DI RICERCA

Art. 68

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 69

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 70

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 71

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 72

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 73

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224)).


Art. 74

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Comma 1

Riconoscimenti ed equipollenze

Comma 2

Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.


Comma 3

Capo III - BORSE DI STUDIO

Art. 75

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Art. 76

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398)).


Art. 77

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).


Art. 78

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).


Art. 79

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Comma 1

Obblighi dei borsisti

Comma 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.


Art. 80

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).


Comma 2

((TITOLO IV)) - SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Art. 81

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Comma 1

Avvio della sperimentazione

Comma 2

Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e' consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.


Art. 82

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Comma 1

Commissione di ateneo

Comma 2

Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'.
Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneita' a ricercatore.
Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.
Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.


Art. 83

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Comma 1

Costituzione del dipartimento

Comma 2

Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti e' consentito alle universita' di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta' o piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'universita' interessata.
I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nelle universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita' si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attivita' didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.
I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalita' della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facolta' interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa localita' di dipartimenti interuniversita'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.


Art. 84

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Comma 1

Strutture dipartimentali

Comma 2

Al dipartimento afferiscono i ricercatori, il personale Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e della attivita' connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti.
Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni.
Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneita' ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione e a maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del rettore.
Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti.
Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da definire.
Il consiglio di dipartimento puo' inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attivita' didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le Stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneita' ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati e' esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.


Art. 85

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Comma 1

Attribuzioni del dipartimento

Comma 2

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica.
A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni:
1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione;
2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e lavoratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Universita' italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonche' predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati;
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo;
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;
5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specifici loro specificamente assegnati.
Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
1) detta i criteri generali per:
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attivita' di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in rotazione;
2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;
3) approva i singoli piani di stadio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
4) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facolta' limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento.
Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Da' pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
5) collabora con gli organi di governo dell'Universita' e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonche', fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.
La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parita' di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.
L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e' disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.


Art. 86

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Comma 1

Autonomia del dipartimento

Comma 2

Il dipartimento ha autonomia ((gestionale)) ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Il direttore del dipartimento puo' autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).


Art. 87

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18))


Art. 88

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Comma 1

Istituti

Comma 2

Gli istituti, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.
Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e' affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato: o, in mancanza, ad altro docente.
Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonche' da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre.
Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Nelle Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o piu' dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su cio' vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la meta' rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.


Art. 89

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Comma 1

Centri interdipartimentali

Comma 2

Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale.
I centri svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti di piu' dipartimenti o istituti. Tali attivita' possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.
L'attivita' dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 17.


Art. 90

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Comma 1

Centri di servizi interdipartimentali

Comma 2

Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.


Art. 91

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Comma 1

Collaborazione interuniversitaria

Comma 2

Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le Universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita'.
In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 65.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Universita' puo' disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
((Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessita'.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universita'))
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Art. 92

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Comma 1

Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche

Comma 2

Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria e' consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalita' didattiche rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85.
Per il conseguimento di tale finalita' possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.
Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami.
Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi.
Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.


Art. 93

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Comma 1

Relazioni sulla sperimentazione

Comma 2

Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione.
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto dell'autonomia delle Universita'.


Comma 3

((TITOLO V)) - ORGANI

Art. 94

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Comma 1

Consigli di corsi di laurea e di indirizzo

Comma 2

Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo, di laurea di cui, al decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973 n. 766.
Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea:
1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati.
4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;
5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e di loro coordinamento con le attivita' di ricerca;
6) adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.
Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.


Art. 95

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Comma 1

Consiglio di facolta'

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facolta' i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonche' le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi' ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.


Art. 96

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari.
Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dalla indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti dei professori, incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati.
L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Entro sei mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Universita' sono altresi' integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente e' aumentata da uno a due.


Art. 97

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Comma 1

Elezioni del rettore

Comma 2

I rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Universita', da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli di facolta' dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati.
I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti.
Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.


Art. 98

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Comma 1

Consiglio universitario nazionale

Comma 2

La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale e' sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Universita' non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due.
Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sara' disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981.
Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma.
In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori associati, ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori associati.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si provvedera' al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari.
Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale piu' di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La corte di disciplina e' composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.
((Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non piu' appartenenti al consiglio di amministrazione dell'universita')).


Comma 3

((TITOLO VI)) - NORME FINALI E COMUNI

Art. 99

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Comma 1

Norme per le designazioni elettive

Comma 2

Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.


Art. 100

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Comma 1

Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione

Comma 2

Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in: cui il numero dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente art. 9;
b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche' titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114;
c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato;
d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione.
Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consigli universitario nazionale.


Art. 101

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Comma 1

Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole

Comma 2

I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita' di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102
, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30 da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30.
Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito.
Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivita' didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25.
La durata potra' essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.


Art. 102

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Comma 1

Attivita' assistenziale

Comma 2

Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita', convenzionati ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica, del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico.
Al personale di cui al precedente comma e' assicurata la equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario, entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:
il professore ordinario e straordinario e' equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma.
L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici, didattici e scientifici comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non e' valutabile nei concorsi ospedalieri.
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente decreto.
L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10.
I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita' sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma. ((33))


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AGGIORNAMENTO (33)


La D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.517 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che sono abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.


Art. 103

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Comma 1

Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi

Comma 2

Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualita' di professori universitari associati e professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' in qualita' di assistente volontario.(20)
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20)
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente . (20) ((36))
Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo entro un anno della predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20)
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso universita' straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il compoletamento del triennio di insegnamento richiesto come requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)


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AGGIORNAMENTO (20)


La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno- 7 luglio 1995, n. 305 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica).
Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costiuzionale dell'art. 103, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.


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AGGIORNAMENTO (32)


La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8 comma 6) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' riconosciuto al personale docente e ricercatore delle universita', per il quale non e' stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalita' di cui al citato articolo 103".


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AGGIORNAMENTO (36)


La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 11/06/2008, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in qualita' di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita' di ricerca.


Art. 104

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Comma 1

Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca

Comma 2

Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, gia' in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, e' attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi.
L'assegno di cui al precedente comma, e' gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.


Art. 105

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 106

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Comma 1

Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno

Comma 2

I professori ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato.
Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 107

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Comma 1

Graduale attuazione del tempo pieno

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 108

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Comma 1

Attuazione del regime delle incompatibilita'

Comma 2

Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che gia' versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982.
In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 109

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Comma 1

Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.

Comma 2

Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresi' nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facolta' presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di
ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un
vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i concorsi.
((Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai
concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto))
.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 110

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Comma 1

Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari

Comma 2

Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo. ((21))
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


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AGGIORNAMENTO (21)


La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".


Art. 111

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Comma 1

Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati

Comma 2

Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori gia' incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 112

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Comma 1

Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti

Comma 2

Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di idoneita', decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 113

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Comma 1

Conservazione degli incarichi

Comma 2

Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali.((5))
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza, dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione.
Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 13 agosto 1984, n. 478 ha disposto (con l'art. 2) che "Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382".


Art. 114

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Comma 1

Conferimento di supplenze

Comma 2

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)). (19)
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, ha disposto (con l'art. 11-quater) che "Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le universita', compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.


Art. 115

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Comma 1

Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Universita'

Comma 2

Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'universita' qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo' essere adeguato con successivi decreti ministeriali.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 116

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Comma 1

Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudici di idoneita' per professori associati.

Comma 2

Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami.
Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facolta' possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29.
La stipula di questi contratti e' subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 117

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Comma 1

Professori incaricati

Comma 2

Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto noi espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme.
Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giudicato affine dal consiglio di facolta'; in mancanza, il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 118

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Comma 1

Estensione della disciplina delle incompatibilita' ai professori incaricati stabilizzati

Comma 2

La disciplina delle incompatibilita' prevista dal precedente art. 13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108.
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneita'.
Qualora la situazione di incompatibilita' cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita', essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 119

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Comma 1

Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario

Comma 2

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici, laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalita' stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 120

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Comma 1

Passaggio ad altre amministrazioni

Comma 2

Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'.
Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio.
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
Il paesaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.
Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.
((Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.
Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento))
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(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 121

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Comma 1

Esercizio della libera docenza

Comma 2

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.
Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 122

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Comma 1

Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina

Comma 2

Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. ((2))
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate:
a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;
b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse;
c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di
statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima
comma.
Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983".


Art. 123

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Comma 1

Norme abrogative e fiscali

Comma 2

Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati.
Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita' di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.
E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.


Art. 124

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


((1))