La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:
"Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza".
All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:
"I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.
La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate.";
il terzo comma è sostituito con il seguente:
"Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facoltà approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili.";
nel quarto comma le parole: "approvate dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "fermo restando il disposto dell'articolo 1.";
dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"In ogni caso le richieste delle facoltà per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni.";
nel settimo comma sono soppresse le parole: "aggregati ed internati";
nell'ottavo comma sono soppresse le parole: "vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento";
nel decimo comma sono soppresse le parole: "dal supplente";
nell'undicesimo comma, le parole: "quelli immediatamente precedenti", sono sostituite con le seguenti: "quello immediatamente precedente"; e le parole: "nono comma" sono sostituite con le seguenti: "comma undicesimo";
nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: "e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali".
All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonchè i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al
regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppressa."
nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento."
nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973".
il decimo comma è sostituito con il seguente:
"A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza."
nell'undecimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo.";
il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonchè ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso";
nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: "è consentita la messa a concorso dei", sono sostituite con le seguenti: "saranno messi a concorso i"; e la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;";
il quattordicesimo comma è sostituito con il seguente:
"Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonchè, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea.";
dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:
"Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.
Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.
Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.
Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo."
il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:
"Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974.
Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.".
All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, non abbiano prestato servizio nell'anno accademico 1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di studio e siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.";
dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale.";
nel secondo comma, dopo le parole: "I professori" è inserita la seguente: "incaricati", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede.";
nel terzo comma, le parole: "cui sia stato conferito", sono sostituite con le seguenti: "che siano stati proposti per";
nel quarto comma, la parola: "conferiti", è sostituita con la seguente: "proposti";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
È applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'
articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.".
All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.
Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli
articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:
a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;
d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.";
il secondo comma è sostituito con il seguente:
"Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.";
nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il numero dei contratti da assegnare alle università statali,
con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";
nel sesto comma, dopo le parole: "un assistente", sono inserite le seguenti: "di ruolo";
il decimo comma è sostituito con il seguente:
"Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.
I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.".
All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: "residuo periodo di borsa", sono aggiunte le parole: "ivi compresa la conferma";
dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:
All'articolo 7, nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'
articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto.";
nel quarto comma, le parole: "è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie" sono sostituite con le seguenti: "è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie";
nel quinto comma, dopo le parole: "l'assegno", sono inserite le seguenti: ", per la quota corrisposta in denaro,";
il sesto comma è sostituito con il seguente:
"Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al
primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.";
nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.";
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla
legge 21 aprile 1969, n. 162.
Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-bis: