Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate))
I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal Vigente ordinamento didattico.
I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica" istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate,
Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano, norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.
Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori
Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari
Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.
Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre
Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in
Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1a sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione.
Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.
La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati
Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.
In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.
È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti e di ruolo.
Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Le domande e di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.
Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenuto a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.
In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.
Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.
Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.
In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973.
A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza.
La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo.
Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonchè ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.
Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:
a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;
b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;
c) tecnici laureati. (7)(8)
Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonchè, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea.
Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.
Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.
Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.
Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo.
Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974.
Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Comma 3
La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha diposto (con l'art. 24, comma 1) che " La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo
all'entrata in vigore della citata legge di conversione."
Comma 4
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1) che "La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e già prorogata al 31 ottobre 1978 dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, è ulteriormente prorogata al 31 ottobre 1979". all'entrata in vigore della citata legge di
conversione."
Comma 5
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio-4 febbraio 1982 n. 20, (in G.U. 1a s.s. 10.02.1982 n. 40) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794" ("Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I" "), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739".
Art. 4
#Comma 1
e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)
Comma 2
In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale. (3)
I professori incaricati stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede.
Per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.
Nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:
1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;(9) 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);
5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).
I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.
Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.
È applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.
Comma 3
Comma 4
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:
a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;
b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonchè borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;
c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;
f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.
Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.
Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.
I concorsi sono banditi dall'università.
La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.
I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.
La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.
Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo cui ha sede l'università; egli può, tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.
Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.
I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.
Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'università.
Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.
Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.
I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.
I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. (6)(7)(8)
Comma 3
La L. 4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1 luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000".
Comma 4
La L. 25 ottobre 1977 n. 808, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che " I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati".
Comma 5
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979".
Comma 6
Il D.L. 28 maggio 1981, n.255, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 391, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " A decorrere dal 1 gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonchè i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.
L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.
Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa ivi compresa la conferma salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente art. 5.
Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, già espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.
Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.
Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.
I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.
L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.
I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio e di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione.
Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.
Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.
I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P., loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.(6)(8)
Comma 3
La L.4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 2) che " A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000."
Comma 4
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "gli assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979".
Comma 5
Il D.L. 28 maggio 1981, n.255, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 391 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonchè i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minute.
Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30% da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto.
Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile sia superiore a L. 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:
a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;
b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;
c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.
Agli studenti del primo anno l'assegno, per la quota corrisposta in denaro, è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.
Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.
Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.
Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.
Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.
Comma 3
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30% nell'anno 1974, del 30% nell'anno 1975 e del 40% nell'anno 1976.
La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro però la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;
b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;
c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6.
Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti.
Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.
Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766.
Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.
Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo o terzo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.
Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie è composto da:
a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo;
c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;
d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;
f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:
a) il pro-rettore;
b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università;
c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;
d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;
e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
g) un rappresentante del personale non insegnante;
h)
I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti.
Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.
a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;
b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;
c) università con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.
Per i consigli di facoltà le percentuali sono riferite agli
studenti iscritti alle facoltà stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.
La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'università e, per i consigli di facoltà, di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.
La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo))
Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.
Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nello ateneo.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:
a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative
b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.
È altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.
Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'arca idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.
Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni. (12) (15) (16)
L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.
Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo, ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.
I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.
La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.
Comma 3
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni".
Comma 4
Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni".
Comma 5
Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a L. 1.580.000.000".
Comma 6
Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto- legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura nè con trattamenti economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.
L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1980, N. 28.
Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo. (4)(5)
Comma 3
Comma 4
Art. 12-bis
#Comma 1
Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
All'onere per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 del su indicato stato di previsione della spesa del detto anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
LA MALFA - GIOLITTI
- LAURICELLA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 8. - CARUSO