Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico
Comma 2
Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.
Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.
Art. 3
#Comma 1
Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori
Comma 2
Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' del personale, inquadrandolo in piu' fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.
Art. 4
#Comma 1
Professori ordinari e straordinari
Comma 2
Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:
a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'universita', da definire, in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facolta' ed il Consiglio universitario nazionale;
b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attivita' scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilita' da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attivita' professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attivita' didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalita' da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facolta' nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica della facolta' stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonche' le modalita', per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'universita'.
I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attivita' consentite da quanto disposto nella presente lettera;
c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvedera' a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennita' di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio;
d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, una disciplina delle incompatibilita' per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunita' europee o comunque investiti di responsabilita' governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonche' la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariale e attivita' di ricerca, anche applicativa;
e) a garantire l'inamovibilita' dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilita' di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facolta' della stessa universita' ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra universita';
f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui e' titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facolta' o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui e titolare, purche' comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonche' per attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;
g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari e' riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali e' riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;
h) a garantire e a favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facolta', di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attivita' di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facolta', con le modalita' di cui alla lettera seguente;
i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facolta' cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;
l) a consentire ai consigli di facolta' di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessita' e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalita' per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.
I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicita' biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturita' scientifica del candidato.
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facolta', delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facolta', devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facolta' medesima. Per i detti casi il Ministro puo' disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facolta' dei richiedenti.
Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle universita', a studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in universita' straniere.
Resta in vigore la disciplina dello straordinariato previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 5
#Comma 1
Professori associati
Comma 2
L'organico iniziale della fascia dei professori associati e' corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto e' accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta e' incrementato di 6.000 posti.
I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicita' biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a posti di professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilita'. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitive di 15.000.
L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. Nella prima applicazione della presente legge, in mancanza di professori associati, la commissione puo' essere composta di soli professori ordinari e straordinari. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relative in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione, il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, sul parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o piu' raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.
Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo.
Per i professori incaricati a titolo gratuito e titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, documentata dagli atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima. (4) ((7))
Le norme delegate stabiliscono le modalita' dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneita', secondo i seguenti criteri:
a) il giudizio di idoneita' e' espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalita' previste dal secondo comma;
b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneita' possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera e);
c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positive, a sottostare alle norme previste nelle lettere b) e d) del primo comma del precedente articolo 4;
d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attivita' scientifica e didattica, pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;
e) coloro che conseguono il giudizio di idoneita' restano assegnati all'universita' o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di piu' incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre universita', continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione.
Particolari norme possono essere emanate per le universita' non statali;
f) l'eventuale utilizzazione presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformita' alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'universita' stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;
g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneita'.
I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneita' di cui alla lettera a) del precedente comma, con facolta' di partecipare alla prima o solo alla seconda tornata.
La prova di idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta nella seconda tornata. I professori incaricati stabilizzati, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo della prima tornata, conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facolta' loro riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positiva, decadono dall'incarico.
Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento e il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), che non conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.
Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento e per il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneita' di cui alla lettera a) del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'universita', tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonche' dell'anzianita' di servizio. Le norme delegate determineranno le modalita' e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.
Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere b), c), d), e), f), h), i) ed l) del primo comma del precedente articolo 4. Le norme delegate determineranno le modalita' della conferma in ruolo. Dal giudizio di conferma sono esentati gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' ad associato.
Per quanto concerne gli organi di governo, si estendono ai professori associati le norme sull'elettorato attivo dei professori ordinari.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1° s.s. 23 aprile 1986, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, n. 3 della presente legge in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla "tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 1989, n. 397 (in G.U. 1° s.s. 19 luglio 1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, n. 3 "nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime".
Art. 6
#Comma 1
Professori a contratto
Comma 2
I rettori delle universita' possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facolta', d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta' al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facolta', costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.
Le universita' non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.
I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle universita' italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dell'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di universita' estere.
Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facolta', dalle universita', che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilita' finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa universita'. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'universita' non disponga delle idonee competenze.
Le universita' possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.
Il contratto di cui al comma precedente non puo' protrarsi oltre l'anno accademico per il quale e' stipulato ed e' rinnovabile annualmente per non piu' di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole universita', sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Le universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'universita', le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.
Con le stesse modalita' stabilite al primo comma, i rettori delle universita' possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso l'universita'.
Art. 7
#Comma 1
Ricercatori universitari
Comma 2
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento e alle connesse attivita' tutoriali.
La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente e' di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facolta' stesse.
L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi e' il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si dara' particolare rilievo a quelli concernenti attivita' di insegnamento e di ricerca svolte nell'universita'.
Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facolta' e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, puo' far parte della commissione un professore incaricato.
I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attivita' scientifica e didattica svolta nel triennio.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.
Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneita'. Lo stesso giudizio di idoneita', agli stessi effetti, e' altresi' previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:
a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
d) perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita', che abbiano svolto tale attivita' per almeno due anni; (5) ((6))
h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (3)
Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneita' gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979. (5)
I posti disponibili per i giudizi di idoneita' di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' e' superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se e' complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo.
I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facolta' e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalita' dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facolta' presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvedera' con suo decreto alla redistribuzione tra le facolta' dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari.
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneita' di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro diciotto mesi dallo stesso termine. (1)
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneita' nella prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di diritto. Tale rapporto e' risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneita' neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneita' hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.
Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1 novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica.
Impegni e modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Ai ricercatori, compresi quelli confermati, e' richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalita' per la verifica periodica dell'attivita' didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 marzo 1980, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che: "La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuita' a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7.
Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 22 febbraio 1985, n. 46 (in G.U. 1° s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, lettera h) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede "l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari".
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 23 luglio 1987, n. 284 (in G.U. 1° s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) della presente legge nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianita' di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.
Ha, inoltre, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, prima parte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianita' biennale ivi prevista.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 14 febbraio 1989, n. 39 (in G.U. 1° s.s. 22/02/1989, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) nella parte in cui non prevede l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.
Art. 8
#Comma 1
Dottorato di ricerca e borse di studio
Comma 2
Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facolta' e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.
Il dottorato di ricerca e titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si e' ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione e' composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facolta' e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.
Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri.
Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purche' rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a chi ha conseguito, a
conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.
Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purche' siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili aghi studiosi anzidetti e' determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca e' subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo e' stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilita' per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.
Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso universita' non italiane, nonche' l'eventuale equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico conseguiti in base all'ordinamento vigente o presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze.
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso universita' italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.
Non meno di un quarto delle borse deve essere destinato ad attivita' di perfezionamento all'estero. In questo caso, il montante della borsa e' accresciuto del 50 per cento.
Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalita' dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attivita' didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.
Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali.
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni per la ricerca
Comma 2
Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle universita' per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti; provvedono, conseguentemente, ad istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, a carico di bilanci pubblici.
Per il triennio 1980-82 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.
L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il sessanta per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalita' che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari".
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che, avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facolta', vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'universita'.
Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo e' elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e' elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento puo' autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna universita'. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potra' provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.
Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.
Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale".
L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e' soppresso.
Art. 10
#Comma 1
Sperimentazione organizzativa e didattica
Comma 2
A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' consentito alle universita' di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a piu' facolta' o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle liberta' di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.
Il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; puo' altresi' concorrere, in collaborazione con i consigli di facolta' e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica. Le universita' che intendono avvalersi di tale possibilita' istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facolta', composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facolta', nonche' da un ricercatore della facolta' stessa.
Il suddetto numero e' fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varieta' dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facolta'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.
Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalita' per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.
Il direttore del dipartimento e' eletto dai docenti del dipartimento stesso.
Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facolta' nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati ai professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.
La commissione di ateneo puo' proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.
Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facolta'. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facolta' in materia di didattica e di gestione del personale docente.
Le norme delegate dettano criteri e modalita' per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle universita'.
Le norme delegate consentono alle universita' la sperimentazione di nuove modalita' didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.
Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto dell'autonomia delle universita'.
Art. 11
#Comma 1
Elezione del rettore
Comma 2
I rettori delle universita' sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.
Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.
Le norme delegate determinano le modalita' dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni finali e transitorie
Comma 2
Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:
a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle universita' ed il Consiglio universitario nazionale e relativa durata, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;
b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;
c) ad applicare al personale medico della facolta' di medicina, che esplica attivita' assistenziali, ivi compresi coloro che saranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza del personale del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;
d) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;
e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino allo espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facolta';
f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge; a prevedere la stessa equiparazione, per i medesimi fini, per i periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, nonche' nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneita';
i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle universita' da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;
l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;
m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;
n) ad estendere, con gli stessi criteri di gradualita' ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilita' prevista alla lettera d) del precedente articolo 4 anche ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori.
Per gli assistenti ed i ricercatori sara' previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati stabilizzati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando il diritto a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al quinto comma dell'articolo 5. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompatibilita' viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' di cui all'articolo 5, hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati;
o) a rivedere il trattamento economico dei professori "ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate;
p) a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di eta' con decorrenza dal 1 novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di eta', e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1 novembre successivo al compimento del 65° anno di eta';
q) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, gia' in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;
r) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa e' esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;
s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;
t) a prevedere che sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, ultimo comma, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possano essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati. Il decreto delegato stabilira' le modalita' di conferimento dei predetti insegnamenti nonche' le forme e l'ammontare delle relative indennita';
u) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.
Le norme delegate prevedono particolari modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e nelle facolta' di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attivita' didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.
Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato.
Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
Art. 13
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi a carico dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando la voce "riforma dell'assistenza" e quanto a lire 180 miliardi mediante riduzioni, rispettivamente, di lire 135 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" e di lire 45 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando la voce "difesa del suolo".
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.