DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

Numero 296 Anno 2005 GU 02.02.2006 Codice 006G0032

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:19

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Concessioni e locazioni a canone ordinario

Art. 2

#

Comma 1

Procedimento

Comma 2

Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.


Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.


La domanda di rinnovo e' presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.


Art. 3

#

Comma 1

Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione

Comma 2

Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.


Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compare, l'Agenzia del demanio, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.


Art. 4

#

Comma 1

Condizioni delle concessioni e delle locazioni

Comma 2

Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio.


Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.


Art. 5

#

Comma 1

Decadenza e revoca della concessione

Comma 2

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza e' adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.


La sub-concessione del bene, totale o parziale, e' vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.


L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalita' di cui al comma 1.


Art. 6

#

Comma 1

Risoluzione e recesso della locazione

Comma 2

L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.


La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.


L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.


Art. 7

#

Comma 1

Lavori di manutenzione

Comma 2

Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.


Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Art. 8

#

Comma 1

Effetti della concessione e della locazione

Comma 2

Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato.


Comma 3

Capo III - Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato

Art. 9

#

Comma 1

Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato

Comma 2

Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione e' rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.


Art. 12

#

Comma 1

Misura del canone e modalita' di determinazione

Comma 2

Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.


L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti e' operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualita' di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualita' di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.


L'ammontare del canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.


Art. 13

#

Comma 1

Disciplina dei rapporti in corso

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validita' fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.


Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti e' subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.


Art. 14

#

Comma 1

Durata della concessione o locazione

Comma 2

La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni.


Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.


Per i soggetti ((di cui alle lettere a) e b), primo periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11)), qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 ((...)) del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta. ((Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 )).


Art. 15

#

Comma 1

Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Comma 2

Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.


Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.


La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.


Art. 16

#

Comma 1

Beni di interesse storico-artistico

Comma 2

Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.


Art. 17

#

Comma 1

Decadenza e revoca della concessione

Comma 2

La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.


Art. 18

#

Comma 1

Risoluzione e recesso della locazione

Comma 2

La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6.


Art. 19

#

Comma 1

Effetti della concessione o locazione

Comma 2

Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo e' applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.


Art. 20

#

Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilita' delle risorse finanziarie, nonche', per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.


Art. 21

#

Comma 1

Istruttoria del procedimento

Comma 2

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformita' dell'utilizzo proposto con le finalita' di cui all'articolo 9.


All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruita' del progetto e della sua effettiva fattibilita'.


Art. 22

#

Comma 1

Domande concorrenti

Comma 2

Nell'ipotesi di presentazione di piu' domande di concessione o locazione relative al medesimo bene e' preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.


Comma 3

Capo IV - Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonche' di beni immobili di proprieta' dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi.

Art. 23

#

Comma 1

Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze

Comma 2

I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.


Il regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte.


Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.


Art. 24

#

Comma 1

Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri

Comma 2

Gli immobili di proprieta' dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.


La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 e' subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.


Art. 25

#

Comma 1

Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

Comma 2

Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita' religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.


Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.


Art. 26

#

Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attivita' di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso o una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso puo' essere iscritto in calce alla domanda medesima.


Art. 27

#

Comma 1

Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Comma 2

Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.


Art. 28

#

Comma 1

Effetti della concessione o locazione

Comma 2

Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali e transitorie