DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 367 Anno 1998 GU 23.10.1998 Codice 098G0418

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le modalita' di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonche' l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.


Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorita' marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.


Art. 2

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Comma 1

Compiti dell'ufficio del territorio

Comma 2

Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilita', sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.


Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attivita' di vigilanza.


Art. 3

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Comma 1

Natura degli accertamenti

Comma 2

I soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, vigilano a che i beni di proprieta' dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi.


Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresi' perche' non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno.


Nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilita' di accesso ai fondi ed alle proprieta' dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attivita' sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli in uso alle amministrazioni dell'interno e di grazia e giustizia destinati a finalita' di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati.


Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.


Art. 4

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Comma 1

Programmazione dell'attivita' di vigilanza

Comma 2

L'attivita' di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.


Il direttore dell'ufficio del territorio puo' sempre disporre affinche' vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.


Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 e' concordato con le competenti autorita' marittime ed aeronautiche.


Art. 5

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Comma 1

Procedimenti di tutela

Comma 2

Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorita' giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attivita' di verifica.


Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorita' competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.


Art. 6

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Comma 1

Consegna in uso governativo

Comma 2

La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato.


Art. 7

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Comma 1

Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili

Comma 2

L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne da' comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.


Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.


Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.


Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.


L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


Art. 8

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Comma 1

Aggiornamento nella consistenza dei beni

Comma 2

Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprieta' loro concesse in uso.


Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuizione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.


Gli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato, di cui e' obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.


Art. 9

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Comma 1

Abrogazione di norme

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 642, 643, 647 e 648 delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 24 agosto 1940.


Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.