Il presente regolamento disciplina le modalita' di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonche' l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.
Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorita' marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.