DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Numero 158 Anno 1999 GU 04.06.1999 Codice 099G0235

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Metodo normalizzato

Comma 2

E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Tariffa di riferimento

Comma 2

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.


La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.


Art. 3

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Comma 1

Determinazione della tariffa

Comma 2

Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.


La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione.


Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.


Art. 4

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Comma 1

Articolazione della tariffa

Comma 2

La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.


L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.


Art. 5

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Comma 1

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Comma 2

Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.


La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).


La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Comma 2

Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.


Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.


Art. 7

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Comma 1

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

Comma 2

Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.


Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.


L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.


Art. 8

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Comma 1

Piano finanziario

Comma 2

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.


Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.


Art. 9

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Comma 1

Adempimenti dei comuni

Comma 2

((. . .)) il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.


I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.


A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalita' che i comuni medesimi determineranno.


Art. 10

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Comma 1

Riscossione della tariffa

Art. 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Art. 12

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Comma 1

Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

Comma 2

Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilita' per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.