(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE I IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 7
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 8
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 9
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 10
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 11
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE II ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Art. 12
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 13
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 14
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 15
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE III COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCI
Art. 16
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 17
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 18
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 19
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE I LE ENTRATE
Art. 20
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 21
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 22
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 23
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 24
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 25
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE II LE SPESE
Art. 26
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 27
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 28
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 29
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE III IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 30
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 31
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 32
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE IV RESIDUI
Art. 33
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 34
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE V PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE
Art. 35
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 36
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 37
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 38
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 39
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 40
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 41
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO IV - INVESTIMENTI SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 42
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 43
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO IV - INVESTIMENTI SEZIONE II DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
Art. 44
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 45
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 46
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 47
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO IV - INVESTIMENTI SEZIONE III GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
Art. 48
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 49
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 50
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 51
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 52
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 53
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 54
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 55
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE II ATTIVITA' CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Art. 56
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 57
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE III ATTIVITA' CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Art. 58
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 59
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 60
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 61
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 62
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE IV DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI
Art. 63
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE V ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI
Art. 64
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 65
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 66
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 67
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO V - IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE VI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Art. 68
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 69
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 70
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 71
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 72
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 73
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 74
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 75
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VII - RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 76
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 77
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 78
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 79
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 80
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 81
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 82
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 83
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 84
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VII - RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE II ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Art. 85
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 86
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 87
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 88
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 89
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 90
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 90-bis
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VII - RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE III IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
Art. 91
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 92
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 93
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VII - RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE IV PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO DELL'ENTE LOCALE
Art. 94
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 95
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 96
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 97
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 98
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 99
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO VIII - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 100
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 101
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 102
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 103
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 104
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 105
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 106
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 107
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE I NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 108
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 109
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 110
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 111
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 112
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 113
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Comma 2
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE II NORME DI CONTABILITA'
Art. 114
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 115
#Comma 1
(Tempi di applicazione)
Comma 2
Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.
Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.
In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d))che " le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997.
Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in
poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999
abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999
abitanti;
4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti".
--------------
AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 lettera d) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti."
-------------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
------------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 539) che "I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539."
Art. 116
#Comma 1
(Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale)
Comma 2
Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996. ((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che " il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati
patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996."
Art. 117
#Comma 1
(Gradualita' di ammortamento dei beni)
Comma 2
((
))
In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili
non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che " la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore"
Comma 3
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE III NORME SUL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 118
#Comma 1
(Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati)
Comma 2
I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilita' di rinnovo.
Comma 3
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE IV NORME SUL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 119
#Comma 1
(( (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche).
Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.
A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.
Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione,validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
COMUNI
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
oltre 249.999 abitanti 1/60
PROVINCE
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non
inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Art. 120
#Comma 1
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378)
Comma 2
Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
378, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.
Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge.
((
))
Art. 121
#Comma 1
(( (Procedure di risanamento finanziario in corso).
Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.
Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Comma 2
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE V NORME SULLA REVISIONE ECONOMICO CONTABILE
Art. 122
#Comma 1
(Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107)
Comma 2
Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.
Comma 3
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE VI NORME FINALI
Art. 123
#Comma 1
(Abrogazione di norme)
Comma 2
Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.
Art. 124
#Comma 1
(Entrata in vigore)
Comma 2
Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.