DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

Numero 378 Anno 1993 GU 27.09.1993 Codice 093G0433

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Elementi identificativi dello stato di dissesto

Comma 2

Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, quando l'ente e' nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando e' stato gia' fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la re- ale estinzione dei debiti.


Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili puo' risultare dall'impossibilita' per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2

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Comma 1

Aspetti formali e contenuto della deliberazione

Comma 2

La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.


((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).


La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.


La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.


La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.


Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.


Art. 3

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Comma 1

Omissione della deliberazione di dissesto

Comma 2

Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai conti consuntivi o da altra fonte, il comitato regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando il termine non prorogabile di trenta giorni.


Nel caso in cui non sia data risposta ovvero sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il comitato regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.


Decorso infruttuosamente tale termine il comitato regionale di controllo procede ai sensi del comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nominando un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto finanziario.


Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.


Art. 4

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Comma 1

Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione

Comma 2

((


Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.


))


((


Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.


))


Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.


La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.


Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.


Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.


((Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.)) Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.


((


Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.


Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.


Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.


Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.


))


Art. 5

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Comma 1

Competenze dell'organo straordinario di liquidazione

Comma 2

((


Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.


))


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Piano di rilevazione della massa passiva).


Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.


I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.


Art. 6

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Comma 1

((Piano di estinzione))

Comma 2

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Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.


))


Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.


((IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).


Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.


Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.


Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.


Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.


Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.


Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Acquisizione della massa attiva

Comma 2

L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonche' a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione e' abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi piu' brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.


L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare e' fatta sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonche' di ogni altra risultanza scritta o verbale.


La stima dei beni destinati alla vendita e' effettuata dal tecnico dell'ente o da periti privati in caso di necessita', sulla base dei valori di mercato. La vendita e' disposta dopo l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione.


L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'alienazione autorizzata col decreto ministeriale, stabilendo anche le modalita' di vendita piu' opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in materia. Sino all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di liquidazione, ultimata l'individuazione dei beni da alienare, li prende in consegna e ne cura la conservazione, avvalendosi della struttura dell'ente.


L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del mutuo a fronte del contributo erariale, dopo l'autorizzazione ministeriale, senza necessita' di altro adempimento.


Art. 8

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Comma 1

Particolari condizioni di ammissibilita' di alcuni debiti

Comma 2

I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati.


Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto.


Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto.


Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto.


I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilita' dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).


I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilita' da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruita' dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilita' e' condizionata esclusivamente al visto di congruita' dell'ordine competente.


Art. 9

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Comma 1

((Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva))

Comma 2

L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.


Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.


Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.


L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da' comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336)).


I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Adempimenti dell'ente locale relativi
alla massa passiva).


L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.


L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.


L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.


Art. 10

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Comma 1

(( (Contenuto e forma del piano di estinzione).


Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.


Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.


Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

((Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione))

Comma 2

L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.


((


L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.


))


Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.


((


L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.


))


L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.


In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione puo' essere proposta una sola volta.


La disponibilita' di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, e' versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne e' data contestuale comunicaziona all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilita' residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.


((


L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.


La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.


))


Art. 12

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Comma 1

Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario

Comma 2

I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989.


I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991 ((o dall'organo straordinario di liquidazione)), sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.


I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989, sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente.


Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.


In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.


Art. 13

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Comma 1

Rendiconto della liquidazione

Comma 2

Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale.


Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonche' quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione.


Il rendiconto e' redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.


Art. 14

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Comma 1

Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato

Comma 2

L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e' deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed e' presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.


La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e' soggetta al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo.


L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato.


L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.


E' fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutivita' della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.


La deliberazione e' anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.


Art. 15

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Comma 1

(( (Rideterminazione della pianta organica e
mobilita' del personale).


L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.


Art. 16

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Comma 1

Provvedimenti ministeriali sull'ipotesi di bilancio

Comma 2

La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria dell'ipotesi di bilancio e da' il parere al Ministro dell'interno in tempo utile per consentire il rispetto del termine di quattro mesi per l'adozione del provvedimento ministeriale.


In caso di necessita' formula richieste istruttorie all'ente lo- cale, che e' tenuto ai chiarimenti ed alle integrazioni di documentazione entro il termine assegnato che non puo' superare i venti giorni dalla richiesta.


Il Ministro dell'interno, ove siano stati accertati dalla commissione di ricerca per la finanza locale il rispetto delle norme in vigore ed il raggiunto equilibrio, approva con decreto l'ipotesi di bilancio e formula eventuali prescrizioni, alle quali l'ente lo- cale e' tenuto ad adeguarsi.


Ove l'ente locale, nonostante le eventuali richieste istruttorie, non si adegui alle norme in vigore o non assicuri un riequilibrio della gestione, il Ministro dell'interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, nega l'approvazione dell'ipotesi di bilancio.


Art. 17

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Comma 1

Adempimenti delle prefetture

Comma 2

Sulla base della copia dell'ipotesi di bilancio trasmessa, per conoscenza, la prefettura entro il termine di trenta giorni fornisce alla commissione di ricerca per la finanza locale un circostanziato parere che illustri la coerenza dei provvedimenti adottati per fronteggiare il dissesto e la fondatezza delle previsioni di bilancio formulate.


Art. 18

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Comma 1

Applicabilita' delle norme

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai piani di risanamento deliberati dagli enti locali anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e per i quali non sia stato emesso il provvedimento ministeriale di approvazione.


Per i piani di risanamento di cui al comma 1, la commissione di ricerca per la finanza locale esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio gia' formulata, senza che l'ente locale ne debba deliberare altra.


Il termine per l'approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprese nei piani di risanamento di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.


La documentazione dei debiti fuori bilancio viene trasmessa dal Ministero dell'interno direttamente al commissario o ai commissari straordinari di liquidazione.


I termini per la presentazione del piano di estinzione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli organi straordinari di liquidazione nominati anteriormente.