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Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.
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Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
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Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.
La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.
Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.
((Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.)) Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.
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Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.
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